Cassazione, superlavoro e infarto nuova sentenza: il datore risarcisce al dipendente per l’infarto

Una sentenza storica, che cambia le regole del gioco nella tutela della salute dei lavoratori. Pesano turni eccedenti, straordinari frequenti e mezzi non ergonomici: ristoro integrale nonostante le patologie pregresse del prestatore, concause naturali che non comportano il concorso di colpa

Cassazione, superlavoro e infarto nuova sentenza: il datore risarcisce al dipendente per l’infarto

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Il datore risarcisce il dipendente che ha avuto l’infarto a causa del superlavoro, al di là di quanto il prestatore ha ottenuto dall’Inail. E ciò perché la consulenza medico-legale accerta il nesso causale fra le mansioni usuranti e l’evento dannoso, mentre le patologie pregresse dell’interessato sono concause naturali che non determinano il concorso di colpa. In base all’articolo 2087 Cc, infatti, il datore deve tutelare l’integrità fisica del lavoratore: pesa sulla condanna l’uso di mezzi non ergonomici. Lo ha stabilito così la Cassazione civile, sezione lavoro, nell’ordinanza n. 17754 del 03/06/2026. Diventa definitiva la condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Messina alla compagnia di trasporto locale A.S.T.P. SPA (Azienda Siciliana Trasporti SpA): pagherà all’autista oltre 402 mila euro al lordo della rendita Inail. Per gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Dall’istruttoria e dalla Ctu emerge che il conducente è sottoposto a turni di oltre dodici ore al giorno, con frequenti straordinari, alla guida di mezzi senza servosterzo e climatizzazione su percorsi montani impervi. Sbaglia il Tribunale a dimezzare il risarcimento sul rilievo che l’infarto sarebbe stato favorito da preesistenti patologie del lavoratore come obesità, diabete e ipertensione: si tratta, infatti, di fattori naturali e non di condotte umane, ciò che esclude il concorso di colpa del dipendente di cui all’articolo 1227 Cc; il danno biologico. Chiave interpretativa, dunque, va risarcito per intero. Né giova all’azienda dedurre che l’infarto sarebbe dovuto allo stress extra-lavorativo per l’intensa attività politica del dipendente: è un elemento marginale, mentre sono le condizioni lavorative disagiate ad avere efficienza causale nella patologia. Decisivi nel caso specifico risultano l’utilizzo di mezzi obsoleti e l’imposizione di turni sistematicamente superiori all’orario contrattuale: «integrano pienamente la colpa datoriale», indipendentemente dall’osservanza di specifiche norme di settore. L’articolo 2087 Cc, norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di adottare misure di prudenza generica secondo le conoscenze del tempo: va tutelata anche la personalità morale del dipendente. Corretta, infine, la decurtazione della rendita Inail per il danno biologico. Chiave interpretativa: la malattia è stata denunciata nel vigore del decreto legislativo 38/2000”. Ma che cos’è il danno alla salute o danno all'integrità psico-fisica? Il danno biologico può essere definito come una menomazione psico-fisica della persona in sé e per sé considerata. Tale danno incide sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce quindi nella sola propensione a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti il soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. La giurisprudenza lo ha catalogato come danno non patrimoniale. In questa categoria rientrano anche altre voci di danno, una volta rispondenti a quello esistenziale e alla vita di relazione nonché il danno morale. A partire dal 2003 la liquidazione di tutti i danni non patrimoniali è svincolata dal compimento di un reato nel senso che il danneggiato ne ha diritto anche se il danneggiante non ha commesso un fatto penalmente rilevante ma semplicemente un illecito civile. Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” il lavoro è "inseparabile dall'essere umano che lo presta". Quando un lavoratore viene privato della possibilità di svolgere la propria professione a causa di un comportamento illecito del datore di lavoro, non perde solo uno stipendio o la capacità fisica di compiere determinate mansioni. Perde una parte fondamentale della propria identità, della propria utilità sociale, del proprio ruolo nella comunità. Questi sono valori di pregnanza costituzionale che i tribunali devono considerare quando stabiliscono l'entità del risarcimento. La decisione del 3 giugno 2026 conferma e rafforza questo principio, imponendo alle aziende un livello di diligenza massimo nella protezione del benessere psico-fisico dei propri dipendenti. Il messaggio è chiaro: tutelare la salute dei lavoratori non è più solo un obbligo contrattuale, ma un imperativo che affonda le radici nei valori fondamentali della nostra democrazia.

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