Cassazione sezione tributaria: fisco, notifica nulla alla vecchia residenza del contribuente anche se il cambio non è comunicato al fisco

La variazione è opponibile all’erario decorso il termine di legge di sessanta giorni dall’intervenuta iscrizione nei registri comunali

Cassazione sezione tributaria: fisco, notifica nulla alla vecchia residenza del contribuente anche se il cambio non è comunicato al fisco

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La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente in materia di notificazione degli atti tributari, spiegando che la notifica dell’amministrazione finanziaria effettuata alla vecchia residenza del contribuente è inefficace anche se non è stato comunicato il nuovo recapito. Nel dettaglio i Supremi Giudici hanno ribadito che è nulla la notifica del fisco alla vecchia residenza del contribuente anche se la parte privata non comunica quella nuova all’erario. La variazione avvenuta dopo sessanta giorni dall’iscrizione nei registri comunali è opponibile all’amministrazione finanziaria, indipendentemente dalla comunicazione all’ufficio. Con l’ordinanza 21025/2025 depositata il 24 luglio 2025 la Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente. L’incaricato per la riscossione notificava al ricorrente una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, la notificazione della comunicazione di irregolarità Irpef era tentata presso la vecchia residenza. Però il contribuente aveva cambiato residenza prima del tentativo di notifica. Peraltro, la variazione di residenza era stata indicata nella dichiarazione ben oltre sessanta giorni prima del tentativo di notifica. Ai sensi dell'articolo 58 del dpr 600/73, le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte e le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. La sezione tributaria di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, pertanto, ha precisato che “In materia di notificazione degli atti tributari relativi alle imposte sui redditi, ai sensi dell’articolo 58, comma 5, del dpr 600/73, la variazione della residenza anagrafica del contribuente, decorso il termine di legge di sessanta giorni dall’intervenuta iscrizione nei registri comunali, è opponibile all’ente impositore ed all’incaricato per la riscossione indipendentemente dalla sua comunicazione all’ufficio”.

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