Cassazione penale: è reato disinteressarsi dei figli

Rischia la reclusione chi non chiama i minori e non va agli incontri. Confermata la condanna a un mese e mezzo

Cassazione penale: è reato disinteressarsi dei figli

Dettagli della notizia

Rischia una condanna penale e quindi la reclusione il genitore che si disinteressa totalmente dei figli non chiamandoli né presentandosi agli incontri. Né può essere invocato il ne bis in idem se è stato già giudicato per la mancata corresponsione dell’assegno. È quanto affermato la sesta sezione penale della Corte di cassazione che, con la sentenza 21624 dell’11 giugno 2026, ha respinto il ricorso di un uomo che si era completamente disinteressato dei figli, non li aveva chiamati e aveva disertato gli incontri. Per i supremi giudici, la Corte di appello ha giustamente chiarito che i precedenti giudizi riguardavano solo la violazione degli obblighi di assistenza economica nei confronti dei figli minori, mentre oggetto del giudizio in esame è la violazione degli obblighi di assistenza morale e cura nei confronti dei figli minori, anche affetti da disabilità, così escludendo l’effetto preclusivo del precedente giudicato, non trattandosi dell’identico addebito. La valutazione è corretta, stante la diversa oggettività giuridica del reato ritenuto rispetto a quello già giudicato. Infatti, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, la coincidenza delle fattispecie è solo parziale con riferimento all’assistenza materiale obbligatoria nei confronti dei figli minori, mentre l’articolo 570, primo comma, Cp ha una portata diversa e più ampia, riguardando l’obbligo morale di assistenza nei confronti dei figli minori, nel caso di specie, diretto a sanzionare la latitanza del padre, che aveva disertato gli incontri presso lo spazio neutro, e il totale disinteresse affettivo dimostrato nei confronti dei figli, non chiamandoli per sentirli né per informarsi delle loro condizioni. Per gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Le norme tutelano, infatti, interessi diversi, in particolare, l’articolo 570-bis Cp, specificamente ed esclusivamente, l’adempimento delle obbligazioni economiche gravanti sui genitori nei confronti dei figli minori, indipendentemente dalla circostanza che dalla violazione dell’obbligo derivi la mancanza di mezzi di sussistenza per i destinatari; inadempimento, questo, già giudicato, cui si è aggiunto un protratto disinteresse affettivo e relazionale, integrante la violazione sanzionata dal primo comma dell’articolo 570 Cp.È pacifica, peraltro, la configurabilità del concorso tra i due reati previsti ai commi primo e secondo dell’articolo 570 Cp che configurano due reati autonomi e non una progressione criminosa, avendo ad oggetto fatti del tutto eterogenei nella loro storicità e nella loro considerazione sociale”.

Immagini della notizia

Documenti e link

X