Cassazione lavoro: buoni pasto, ne ha sempre diritto anche il turnista nel settore pubblico

Riconosciuto il diritto al buono pasto anche ai lavoratori turnisti del pubblico impiego per turni oltre le sei ore. L'indennità sostitutiva della mensa è diretta a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane del dipendente al fine di garantirne il benessere fisico. Lo Sportello dei Diritti: La battaglia di un camice bianco segna una svolta per tutti i colleghi infermieri, un traguardo che segna un avanzamento concreto nelle tutele dei professionisti della sanità

Cassazione lavoro: buoni pasto, ne ha sempre diritto anche il turnista nel settore pubblico

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I lavoratori turnisti che svolgono attività per almeno sei ore hanno diritto ai buoni pasto. L'indennità sostitutiva della mensa, infatti, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane del dipendente al fine di garantirne il benessere fisico. Lo ha ricordato la sezione lavoro della Cassazione con l'ordinanza 24866/2026 pubblicata il 31/08/2026 che ha rigettato la domanda di un ospedale. Il tribunale aveva accolto la domanda di un infermiere che aveva chiesto il riconoscimento dei buoni pasto mai ricevuti nel corso della sua attività lavorativa. La corte d'appello ha poi rigettato l'impugnazione della struttura rilevando che il contratto collettivo prevedeva che qualora la prestazione giornaliera fosse stata di più di sei ore, il personale, purché non in turno, avesse diritto a una pausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie psicofisiche e l'eventuale consumazione del pasto. L'azienda ha quindi proposto ricorso in Cassazione contestando in toto le conclusioni della corte d'appello ma la Suprema corte non è stata dello stesso avviso. Ad avviso del Collegio di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “L'attribuzione del buono pasto è un’agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con quelle quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio. Essa è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorato, restando irrilevanti la durata di tale intervallo e il fatto che l'orario di lavoro sia articolato in turni”. Di qui il rigetto del ricorso e la condanna dell'ospedale al pagamento delle spese di lite. Per Giovanni D’Agata l’ordinanza chiude definitivamente il giudizio, ma il suo impatto va ben oltre il singolo caso. Introduce infatti un criterio stabile e più vantaggioso per il futuro, ampliando in modo significativo la platea dei turni coperti dal beneficio. Si tratta di un precedente rilevante nella disciplina dei buoni pasto per il personale infermieristico sanitario, destinato a incidere concretamente sull’organizzazione del lavoro e sul riconoscimento dei diritti economici della categoria.

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