Cassazione: lavoratore, licenziamento legittimo anche se il datore lo fa pedinare
Licenziato il dipendente che svolge un servizio estero all'azienda in modo poco produttivo. Anche in questi casi l'impresa può ricorrere al detective. Confermata la massima sanzione disciplinare al letturista

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Può essere pedinato dal detective il lavoratore che svolge un servizio esterno all'azienda e licenziato se risulta poco produttivo. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza 24564 del 4 settembre 2025, ha confermato la massima sanzione disciplinare a un letturista che dichiarava di aver lavorato più ore e non indossava la divisa. Gli Ermellini hanno bocciato i motivi presentati dalla difesa dell'uomo spiegando che le contestazioni mosse al lavoratore riguardano senza eccezioni fatti del secondo semestre 2020, e che la precedente minore performance del lavoratore “rispetto agli obiettivi assegnati e quelli conseguiti dagli altri dipendenti”, costituiva piuttosto lo spunto oggettivo per approfondimenti sulle condotte del lavoratore non tenute, però, già nell’anno 2019, ma in quello seguente. Per gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Spetta al giudice di merito verificare in concreto quando un potenziale illecito disciplinare sia stato scoperto nei suoi connotati sufficienti a consentire la contestazione, mentre costituisce questione di diritto, sindacabile in sede di legittimità, determinare se l’arco temporale intercorso tra la scoperta dell’illecito disciplinare e la sua contestazione dia luogo, o meno, a violazione del diritto di difesa del lavoratore. In definitiva, la datrice di lavoro prima dei fatti specificamente contestati nella nota del 2020, accertati anche tramite agenzia investigativa, disponeva di elementi circa l’attività del lavoratore, segnatamente per il suo minor rendimento, che giustificavano uno più specifico controllo a suo carico anche mediante attività investigativa in relazione a successive condotte, poi risultate essere illecite e fraudolente nei termini. In questo caso il principale illecito addebitato al lavoratore era di aver “dichiarato, attraverso il device in sua dotazione, l’inizio e la cessazione di attività lavorativa in orario di gran lunga antecedente all'effettiva uscita dalla sua abitazione o successivo al suo rientro e durante l’orario di lavoro si è recato in luoghi estranei alle attività che avrebbe dovuto svolgere ed è più volte rimasto immotivatamente inoperoso all’interno della vettura aziendale a lui concessa in uso”.