Cassazione: conducente ubriaco e risarcimento ridotto ai parenti della vittima trasportata se sapeva che il conducente era ebbro

La persona si è esposta volontariamente a un pericolo oltre la soglia del “rischio consentito” in violazione di norme di comportamento adottate dalla coscienza sociale

Cassazione: conducente ubriaco e risarcimento ridotto ai parenti della vittima trasportata se sapeva che il conducente era ebbro

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Legittima la riduzione del risarcimento liquidato ai parenti della vittima di un sinistro stradale in qualità di trasportato se sapeva che il conducente era ubriaco. La persona, infatti, si è esposta volontariamente a un pericolo oltre la soglia del “rischio consentito” in violazione di norme di comportamento adottate dalla coscienza sociale. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 21896/2025 pubblicata il 30 luglio 2025 che ha rigettato il ricorso dei parenti di un uomo deceduto mentre era in macchina con un'altra persona. Il tribunale rilevava d'ufficio il concorso, o meglio, la cooperazione colposa della vittima del sinistro nella produzione del danno, dato che egli aveva accettato di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, escludeva la risarcibilità del danno da lucida agonia e dimezzava le restanti voci di danno riconosciute. La corte d'appello ha poi confermato la decisione e la vertenza è così giunta in Cassazione dove i parenti della vittima hanno contestato la pronuncia per avere ritenuto esistente la cooperazione colposa del terzo trasportato. La Suprema corte, nel respingere il ricorso, ha ricordato che l'esposizione volontaria a un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea a integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, del codice civile. Per gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “L'evento dannoso per il danneggiato, infatti, non si identifica esclusivamente con il segmento causale attinente al momento dell'incidente, la cui responsabilità è addebitabile esclusivamente al conducente. Ne consegue che è possibile affermare, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, che è proprio il comportamento del trasportato che si pone all'inizio della sequela eziologica che si è conclusa per lui con l'evento dannoso più gravoso, la morte: il trasportato - del quale è stato rilevato un tasso alcolemico analogo a quello riscontrato sul conducente – pur accorgendosi dello stato di ebbrezza del conducente si è tuttavia esposto volontariamente a un rischio oltre la soglia del “rischio consentito”, quando è salito sull'auto e non ne ha impedito la circolazione, pericolosa anzitutto per sé oltre che per gli altri, in violazione di norme comportamentali comunemente adottate dalla coscienza sociale oltre che di precise regole del codice stradale”. Inevitabile la condanna al pagamento delle spese.

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