Cassazione: chi tampona risponde dell’infarto anche se la vittima era malata

Accolto il ricorso degli eredi della vittima: rilanciato il “thin skull rule”, danneggiante responsabile per tutte le conseguenze. Questa ordinanza è un monito per gli automobilisti e per le compagnie assicurative

Cassazione: chi tampona risponde dell’infarto anche se la vittima era malata

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Chi tampona è responsabile della morte del danneggiato per infarto anche se aveva conclmati problemi cardiaci. La Suprema corte, con l’ordinanza 17179 del 26 giugno 2025, ha rilanciato l’importanza del principio del “thin skull rule”, secondo cui il danneggiante è responsabile per tutte le conseguenze del proprio comportamento, anche se aggravate da condizioni preesistenti del danneggiato. Sulla base di questa considerazione è stato accolto il ricorso dei parenti della vittima di un incidente che aveva perso la vita dopo un tamponamento per un arresto cardiaco. Inutile per la difesa del danneggiante invocare la conclamata patologia cardiaca. Per gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Nella sentenza impugnata è mancato un compiuto accertamento del nesso causale secondo la nota regola del “più probabile che non” riferita allo specifico caso esaminato”. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, i giudici della Corte d’appello di Palermo con la sentenza n° 729 del 04/05/2022, hanno infatti sbagliato a fondate il loro decisum su un generico id quod plerumque accidit (secondo cui da sinistri di minima entità non possono derivare danni fisici gravi), che prescinde dalle risultanze peritali e non ha considerato che, ai fini risarcitori, la condotta lesiva può costituire anche solo una concausa dell’evento verificatosi. Esempio pratico: Immagina un tamponamento apparentemente lieve, che per una persona sana non avrebbe conseguenze gravi. Se però la vittima, a causa di una grave cardiopatia, subisce un infarto fatale a causa dello stress o del trauma subito, il conducente che ha provocato il tamponamento sarà ritenuto responsabile della morte. La sua azione, seppur lieve per un soggetto robusto, ha scatenato la catena di eventi fatali in un soggetto “fragile”. Non si può dire che il danno sia troppo grave per l’entità del tamponamento, perché la fragilità della vittima è un fattore che si assume con la causalità. La decisione della Cassazione rafforza il principio che il responsabile di un evento dannoso deve farsi carico di tutte le conseguenze che ne derivano, anche se queste sono state amplificate da una predisposizione o una patologia preesistente della vittima. L’onere di provare l’assenza di un nesso di causalità tra l’azione lesiva e l’evento finale, o di dimostrare che il danno sarebbe comunque avvenuto indipendentemente dalla propria condotta, ricade sul danneggiante. Questa ordinanza è un monito per gli automobilisti e per le compagnie assicurative: la responsabilità in caso di sinistro si estende a tutte le conseguenze dirette del proprio comportamento, senza poter invocare la preesistenza di patologie o fragilità della vittima per attenuare l’obbligo risarcitorio. La giustizia tutela la vittima nella sua integrità, anche se vulnerabile.

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