Cartella esattoriale da settecento euro per una multa non pagata, ma era stata annullata dal giudice di pace sei anni prima
Il Comune di Trepuzzi riconosce l'annullamento e dispone il discarico ma il GdP di Lecce accoglie opposizione e condanna alle spese l’Ente ribadendo la centralità della soccombenza virtuale. Una sanzione che non è mai esistita non può produrre effetti fiscali

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Multata di 700 euro per una presunta violazione del codice della strada, contestata per la velocità in eccesso ai sensi dell’art. 142 comma 8°, vince il ricorso davanti al giudice di pace e la contravvenzione viene cancellata. Sei anni dopo gli arriva una cartella esattoriale per un importo più che triplicato e deve rivolgersi al prefetto per ottenere la revoca dell’avviso del Fisco. L’uomo, S.P. difeso dall'avvocato Luigi Renna, il 19 agosto del 2020 veniva elevato un verbale dalla Polizia Locale di Trepuzzi perché “circolava alla guida del veicolo superando i limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h”. Il signore, però, aveva “provveduto tempestivamente a contestare il verbale dinanzi all’autorità competente. Il giudice di pace di Lecce ha ritenuto il ricorso fondato accogliendolo e annullando di conseguenza il verbale. Quanto dedotto ed eccepito viene comprovato dai documenti in atti dai quali si evince l’annullamento e il taglio dei punti dalla patente di guida.” Accogliendo il ricorso di opposizione, quindi, il giudice di pace annullava il provvedimento. Questo accadeva nel 2020. Nel 2025, però, il signore si è visto recapitare un avviso di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrare per un importo di 686,76 euro per non aver pagato, nel 2020, 173,00 euro di contravvenzione per aver circolato per avere superato i limiti massimi di velocità come sopra detto. La sanzione, però, non esisteva più in quanto il giudice di pace l’aveva annullata a seguito di ricorso. L’unica via percorribile era quella del ricorso al Giudice di Pace chiedendo il discarico dell’avviso di pagamento. È così iniziata una corsa contro il tempo (sono 30 i giorni per fare ricorso), depositando in cancelleria tutta la documentazione del caso per ottenere un documento da utilizzare contro la comunicazione dell’Agenzia delle entrate. Ed è quello che è avvenuto, su insistenza del difensore, con il discarico da parte della Prefettura e il riconoscimento dell’annullamento della sanzione. Che non essendo mai esistita, non avrebbe potuto (né dovuto) produrre effetti fiscali. Nello specifico opposizione accolta e condanna alle spese per il Comune di Trepuzzi: ribadita la centralità della soccombenza virtuale. Il Giudice di Pace di Lecce, dott.ssa Anna Loretana Specchia, con la sentenza n. 3093/2026, pronunciata in data 28.04.2026, pubblicata il 18.05.2026 nel procedimento R.G. n.1572/2026, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito del discarico amministrativo disposto dal Comune, ma ha comunque condannato l’Ente al pagamento delle spese di lite, applicando il principio della soccombenza virtuale. La decisione conferma un orientamento ormai consolidato: quando l’Amministrazione provvede solo dopo l’instaurazione del giudizio, il cittadino non può essere penalizzato e ha diritto al rimborso delle spese sostenute. Un passaggio significativo della sentenza: “[…] tale declaratoria comporterà comunque la condanna del Comune […] non essendo l’opponente tenuto a proporre istanza in autotutela”. Un ulteriore riconoscimento dell’importanza della tutela giurisdizionale contro pretese illegittime, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” e dell’effettività del diritto di difesa. Sperando che sia finita qui e che con l’anno prossimo non arrivi una nuova richiesta di pagamento.
