Cambia tutto: è violenza sessuale avere rapporti con una donna così ubriaca da non poter decidere coscientemente
Ecco il nuovo orientamento della Corte di Cassazione Penale per cui è rilevante approfittarsi di una situazione di vulnerabilità della vittima a prescindere dalla causa o dalla sostanza usata

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Rischia una condanna per violenza sessuale chi approfittando di una situazione di vulnerabilità della vittima a prescindere dalla causa o dalla sostanza usata, ha rapporti con una donna così ubriaca da non essere in grado di decidere in modo lucido. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 31847/25, pubblicata oggi 24 settembre 2025 con cui, ha respinto il ricorso di un giovane che aveva avuto rapporti con una ragazza ubriaca, conosciuta in discoteca e trascinata a braccia in albergo. Per gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Il delitto di induzione a compiere o subire atti sessuali con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, di cui all'art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen., si configura anche nel caso di approfittamento di una situazione di vulnerabilità preesistente o, comunque, indipendente rispetto alla condotta del soggetto agente, posto che la condizione di inferiorità della vittima dev'essere valutata sul piano oggettivo, indipendentemente dalle cause che l'hanno generata». Ciò sulla scorta della perimetrazione della nozione di «condizioni di inferiorità psichica o fisica cui si riferisce l'art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen. che, si riferisce alla situazione di subalternità, soggezione e vulnerabilità determinata da una qualunque causa psichica o fisica, non necessariamente assoluta, posto che la fattispecie in questione è distinta dal legislatore rispetto a quelle caratterizzate da violenza, minaccia o abuso di autorità, e mira a tutelare la corretta formazione della volontà di autodeterminarsi nella sfera sessuale. In più, «la differente formulazione dei primi due commi dell'art. 609-bis cod. pen. evidenzia come, nella violenza sessuale "costrittiva", il soggetto passivo ponga in essere o subisca un evento non voluto poiché ne viene annullata o limitata la capacità di azione e di reazione coartandone la capacità di autodeterminazione, mentre nella violenza sessuale "induttiva" l'agente persuade la persona offesa a sottostare ad atti che, diversamente non avrebbe compiuto, ovvero a subirli strumentalizzandone la vulnerabilità e riducendola al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità. In entrambi i casi l'autore del reato incide sul processo formativo della volontà della persona offesa, direttamente compressa, nel primo caso, fino a impedire ogni diversa opzione e orientata, nel secondo, conformemente alle intenzioni dell'agente».