C.T.G. di I grado di Lecce: annullate due cartelle esattoriali IRPEF e IVA per 70mila euro

Il contraddittorio va attuato anche in sede di liquidazione delle cartelle e va rispettato il principio di cassa per cui non sono imponibili somme non incassate

C.T.G. di I grado di Lecce: annullate due cartelle esattoriali IRPEF e IVA per 70mila euro

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Con l'interessante sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Lecce, la n. 1574-2022, depositata l’11 novembre, in accoglimento di tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, sono state totalmente annullate due cartelle esattoriali di circa 70.000 euro notificate ad un avvocato. Con la decisione in questione è stato stabilito il principio che il contraddittorio deve essere sempre attuato anche in sede di liquidazione delle cartelle esattoriali nonchè quello secondo cui nella liquidazione di un professionista si deve sempre rispettare il principio di cassa, per cui non sono imponibili le somme non incassate.Alla luce di tali criteri, stante l’evidente incertezza su aspetti rilevanti del ricorso presentato dal ricorrente, per il principio di cassa, regime contabile dei professionisti autonomi, è senza dubbio errato il reddito imponibile sottoposto a tassazione, (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'Interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.

Orbene - rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” - per il collegio la violazione dell’art. 54 Dpr dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) e dell’art. 2729 cod. civ., evidenziando, da un lato, che andrebbero sottoposti a tassazione i redditi percepiti, non quelli che non sono stati percepiti, e, dall’altro, in tema di IVA, il fatto generatore dell’imposta coincide con l’espletamento della prestazione fatturata mentre l’esigibilità del tributo coincide con il pagamento (Cass. S.U. n. 8059 del 21/04/2016), che è poi anche il termine ultimo per l’emissione della fattura; una volta emessa la fattura, peraltro, sorge il diritto alla detrazione dell’imposta, indipendentemente dall’avvenuto pagamento del corrispettivo (Cass. n. 6793 del 11/03/2020); per quanto riguarda, invece, le imposte dirette, «i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi dell'art. 50 (attuale art. 54), primo comma, del Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917.Ne consegue che l'importo delle fatture emesse dal professionista nell'anno d'imposta oggetto di accertamento da parte dell'Ufficio, ove sia comprovato dal contribuente che l'incasso è avvenuto in epoca ad esso successiva, non concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo del professionista ai fini IRPEF per l'anno oggetto di accertamento.

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