Banca condannata al risarcimento per omessa informazione sul rischio. Tribunale Prato, sez. civile, sentenza 13.07.2011 n° 1432

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Un istituto di credito è stato condannato al risarcimento del danno nei confronti di alcuni clienti, per aver omesso di fornire informazioni circa la precaria situazione economica dell'Argentina, in occasione dell'acquisto di titoli emessi da quello Stato, appena due mesi prima del fallimento.

Lo stesso istituto era stato convenuto, da alcuni clienti, dinanzi al Tribunale di Prato, per sentir accertare l'inadempimento contrattuale per violazione delle regole di correttezza e buona fede, nonché delle norme di comportamento previste dalla legge e dai regolamenti della Consob, e dichiarare la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria e dell'atto di acquisto dei bonds argentini, con richiesta di condanna a pagare la differenza tra la somma investita e il ricavo derivante dalla vendita dei titoli, oltre interessi.

Gli attori avevano sottoscritto, nell'ottobre 2001, un contratto di intermediazione finanziaria con contestuale acquisto di titoli argentini e, nella scheda relativa al profilo dei clienti questi, aveva barrato le caselle "approfondita esperienza finanziaria" e "alta propensione al rischio", pur non avendo alcuna esperienza in materia finanziaria.

Nei fatti i dirigenti della filiale consigliarono l'acquisto dei titoli, omettendo di fornire informazioni in merito al rischio specifico, circa la situazione patrimoniale dello stato argentino, nonché del rating assegnato a tali titoli, che era di "speculative grade".

Detti titoli, inoltre, furono venduti soltanto due mesi prima del fallimento dello Stato e a seguito di tale evento gli attori si rivolsero alla banca, senza tuttavia ricevere riscontro.

Il Tribunale, ritenendo la causa documentalmente istruita, ha provveduto a decidere nelle forme del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c., rilevando che, in merito agli obblighi di informazione dell'intermediario, non sussistano solamente obblighi di informazione generica, bensì il secondo comma dell'art. 28 del reg. 11522/1998, prescrive degli obblighi di informazione specifica circa natura, rischi ed implicazioni della singola operazione, di modo che l'investitore possa effettuare consapevoli scelte di investimento, o di disinvestimento.

Nella fattispecie i titoli argentini erano stati acquistati nell'ottobre 2001, quando il default era stato preavvertito dagli incisivi abbassamenti del rating.

Il fatto che l'investitore avesse un profilo connotato da un'elevata propensione al rischio, a dir del Tribunale di Prato, non significa che il medesimo potesse accettare ogni operazione di investimento rischiosa che gli fosse proposta, bensì occorreva fornire allo stesso le informazioni necessarie per effettuare consapevoli scelte di investimento.

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