Avvisi di accertamento mai notificati al “fallito”: devono essere annullati

La Commissione Tributaria Regionale – sezione staccata di Lecce – conferma la sentenza di primo grado che aveva annullato due avvisi per oltre 100mila euro e condanna l’Agenzia delle Entrate alle spese.

Avvisi di accertamento mai notificati al “fallito”: devono essere annullati

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Un’importante sentenza della Commissione Tributaria Regionale – Sezione Staccata di Lecce – Sez. 22, la numero 3419/2021 depositata in data di ieri e comunicata oggi, ha accolto le eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, rigettato l’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate di Lecce con condanna alle spese processuali ed ha confermato la sentenza dei giudici di primo grado che avevano annullato due avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007 (in totale oltre 100.000 euro) perché i suddetti avvisi di accertamento non erano stati notificati al “fallito” ma soltanto al curatore fallimentare. Quest’ultimo di sua iniziativa, soltanto dopo aver ricevuto la cartella esattoriale, ha di sua iniziativa comunicato i suddetti atti al fallito.In sostanza, il fallito è stato costretto ad impugnare gli avvisi soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione da parte del curatore e l’impugnazione è stata fatta per tutelare i propri interessi patrimoniali una volta tornato in bonis con il rischio di dover pagare le somme contestate. L’Agenzia delle Entrate di Lecce ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ma i giudici di merito, sia in primo grado che in appello, hanno correttamente rigettato la suddetta eccezione perché il fallito ha sempre il diritto di poter esercitare il proprio diritto di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24 della Costituzione), anche e soprattutto in caso di inerzia da parte della curatela fallimentare. I suddetti principi, peraltro – ricorda Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” - sono stati più volte riconosciuti dalla Corte di Cassazione (sentenze nn. 3667/1997, 14987/2000, 6937/2002 e 9434/2014), in base ai quali principi il contribuente non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario perché resta sempre esposto ai riflessi, di natura patrimoniale e sanzionatoria, che conseguono in base alla definitività dell’atto impositivo a seguito di inerzia da parte della curatela fallimentare.

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