Autovelox non omologato e notifiche digitali imperfette (SEND): il Giudice di Pace di Lecce annulla il fermo amministrativo

Condannato il Comune di Trepuzzi. La storica sentenza ribadisce due principi fondamentali: l’approvazione del dispositivo non equivale all’omologazione e le notifiche (anche tramite la piattaforma SEND) richiedono sempre la prova certa del ricevimento o delle verifiche in loco

Autovelox non omologato e notifiche digitali imperfette (SEND): il Giudice di Pace di Lecce annulla il fermo amministrativo

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Il Giudice di Pace di Lecce, Dott. NICOLETTA LOCORRIERE, ha annullato integralmente un preavviso di fermo amministrativo e il relativo verbale di accertamento per violazione dei limiti di velocità, accogliendo in pieno le tesi difensive dello Studio Legale Matranga. La sentenza segna un punto di svolta importante per la tutela dei diritti degli automobilisti, condannando l'Amministrazione Comunale di Trepuzzi e la società di gestione al pagamento delle spese di giudizio.

Il provvedimento del magistrato onorario, (consultabile in allegato) si fonda su due pilastri giuridici di fondamentale importanza:

• Omologazione Autovelox obbligatoria: In linea con il recente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la sentenza ha ribadito che la semplice approvazione del dispositivo non equivale all'omologazione richiesta dall'art. 142 del Codice della Strada. Non avendo la Pubblica Amministrazione fornito la prova della corretta omologazione del dispositivo utilizzato (nello specifico, il modello Velomatic 512 D), la sanzione è stata dichiarata illegittima.

• Irregolarità della notifica (art. 140 c.p.c. e Piattaforma SEND): Il Giudice ha chiarito che per il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. non basta la semplice attestazione di deposito o affissione. È necessaria la prova certa (avviso di ricevimento o esito postale) che la raccomandata informativa (CAD) sia giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario.

La pronuncia tocca da vicino anche le nuove tecnologie digitali: il magistrato ha statuito che la dicitura "indirizzo insufficiente" o il semplice deposito dell'atto sulla piattaforma digitale SEND non sono sufficienti a dimostrare l'irreperibilità del cittadino o la corretta notifica, in mancanza di documentate e rigorose verifiche sul posto.

"Si tratta dell’ennesima importante pronuncia emessa a favore dei cittadini", dichiara Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, troppo spesso vessati da contestazioni e sanzioni da parte delle pubbliche amministrazioni che non rispettano i rigidi criteri di trasparenza e legalità imposti dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità."

L'accoglimento del ricorso ha comportato la totale cancellazione del fermo e della sanzione, con il Comune soccombente costretto a rifondere le spese di lite.

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