Autovelox e D.M. 2026: il decreto non è retroattivo e non supera la legge.Annullata la sanzione
Il Giudice di Pace di Lecce accoglie il ricorso dello Studio Legale Matranga: i decreti ministeriali non possono sanare la mancanza di omologazione degli strumenti né applicarsi alle violazioni passate (sent. 25184/2026 Comune di Galatina)

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Importante pronuncia in materia di codice della strada e strumenti di rilevazione della velocità. Con una recente sentenza, consultabile in allegato, il Giudice di Pace di Lecce, Dott. VENERANDA CERFEDA, ha annullato un verbale per eccesso di velocità, elevato dal Comando di Polizia Locale di Galatina, ribadendo due principi cardine del nostro ordinamento giuridico: la gerarchia delle fonti del diritto e l'irretroattività delle norme. La decisione nasce dall'accoglimento delle tesi difensive dello Studio Legale Matranga. Il giudicante ha confermato la netta subordinazione delle fonti secondarie (atti amministrativi, decreti ministeriali, circolari) rispetto alle fonti primarie (leggi e decreti legislativi). Nel caso di specie, l'amministrazione opposta pretendeva di sanare le carenze della procedura probatoria — nello specifico, la mancanza di omologazione dell'autovelox e la prova della sua visibilità e funzionalità — richiamando il recente D.M. 06.06.2026 e successive circolari applicative. Il Giudice di Pace ha chiarito che il D.M. del 2026 è un atto amministrativo generale a carattere normativo di grado secondario. Di conseguenza, non può in alcun modo derogare, modificare né sanare il mancato rispetto di norme di rango primario, quali l’art. 142, comma 6 e l’art. 142, comma 6-bis del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche). L'obbligo di preventiva omologazione (e non di semplice approvazione) resta un principio blindato dalla legge statale e da una consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 22158/2012, Ordinanza n. 8694/2022, Sentenza n. 10505/2024). Il secondo pilastro della sentenza si fonda sull'Articolo 11 delle Preleggi, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo. Il decreto ministeriale del 2026 risulta quindi del tutto inefficace e inapplicabile ai rilevamenti e alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, «l’illecito amministrativo e le relative regole di accertamento e di prova devono essere disciplinati esclusivamente dalla legge vigente al momento del fatto. I diritti dei cittadini e le garanzie procedurali non possono essere sacrificati o sanati a posteriori da semplici decreti o circolari che tentano di aggirare le pronunce della Cassazione. Questa sentenza ristabilisce la legalità e argina l'utilizzo di strumenti non a norma al solo fine di fare cassa».
