Annullato il verbale per la mancata comunicazione da parte della società dei dati del dipendente

perché l’azienda in buona fede non sa chi guidasse il veicolo multato. Lo ha deciso il Giudice di Pace di Cosenza. Nella raccomandata alla Stradale spiega che il mezzo è condotto di solito da vari dipendenti. Si configura dunque l’esimente di responsabilità per l’errore sul fatto non imputabile alla parte, che pure non ha del tutto omesso di rispondere all’autorità amministrativa

Annullato il verbale per la mancata comunicazione da parte della società dei dati del dipendente

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Annullato il verbale del 126 bis per l’omessa comunicazione dati del conducente in cari ad una ditta proprietaria del veicolo. Cade il verbale per la mancata comunicazione da parte della società dei dati del dipendente alla guida del veicolo multato, che è necessaria a procedere al taglio dei punti patente. E ciò perché da una parte sul verbale sotteso pende un ricorso, e sul decorso del termine per la comunicazione c’è un contrasto nella giurisprudenza di legittimità; dall’altra parte la società invia una raccomandata alla polizia stradale in cui spiega di non essere a conoscenza del nominativo perché il mezzo “incriminato” è di solito condotto da vari dipendenti. Si configura dunque l’esimente di responsabilità per l’errore sul fatto non imputabile alla parte, che pure non ha del tutto omesso di rispondere all’autorità amministrativa. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 20 giugno 2025 dalla sezione civile del giudice di pace di Cosenza. Accolto il ricorso proposto dalla società. Il verbale è annullato anche se il giudice aderisce all’orientamento di giurisprudenza secondo cui il termine entro cui comunicare alla polizia i dati di chi era al volante al momento dell’infrazione decorre dalla richiesta rivolta al proprietario dall’autorità e non da quando è definita l’opposizione proposta contro il verbale della violazione presupposta: il tutto perché, spiega il magistrato onorario, si tratta di un illecito istantaneo previsto a garanzia di un interesse pubblicistico, cioè la tempestiva identificazione del responsabile, che è del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di una precedente infrazione. Per il Giudice di Pace di Cosenza, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Il contrasto di giurisprudenza, tuttavia, pesa eccome nell’annullamento del verbale: l’esimente della buona fede sussiste perché la società ha sia proposto opposizione al primo verbale sia ottemperato in seguito alla comunicazione, seppur in modo non utile alla polizia. L’amministrazione, dunque, avrebbe dovuto spiegare perché i motivi addotti dalla società configurino in ogni caso una condotta omissiva sanzionabile. E ciò in base al principio di democrazia procedimentale, che vede ormai il cittadino di un rapporto paritario con l’amministrazione: l’apporto del privato, conclude il gdp, va visto come un arricchimento e non un ostacolo all’azione di pubblici poteri”. Insomma, per Giovanni D'Agata, non basta premurarsi per fare multe a gogo se poi non si pensa effettivamente alla sicurezza stradale, alla certezza delle rilevazioni ed al rispetto del diritto di difesa dei presunti trasgressori.

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