Annullato avviso di accertamento perché la società non è “di comodo”

Annullato avviso di accertamento perché la società non è “di comodo”

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Con sentenza n. 3097 del 25 ottobre 2018, la C.T.P. di Lecce – Sezione 1 – (Presidente Cordella Antonio - Relatore De Lecce Francesco – Giudice Palmieri Roberto Michele) ha accolto il ricorso presentato da una società operante nel settore della costruzione e valorizzazione di immobili, rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Villani, avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per un importo complessivo di quasi 200.000 euro (imposta, sanzioni ed interessi). A darne nitizia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.L’avviso di accertamento veniva emesso dall’Ufficio a seguito del rigetto dell’istanza di interpello disapplicativo, presentata dalla società ai sensi dell’art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973.Nell’atto impositivo, del tutto illegittimamente, l’Agenzia delle Entrate rilevava che la società non aveva provveduto a presentare l’istanza di interpello che, viceversa, era stata correttamente presentata dalla contribuente e dichiarata, tuttavia, inammissibile, in quanto ritenuta carente di atti e documenti ai fini della individuazione e qualificazione del prospettato status societario, tale - secondo l’Ufficio - da comportare l’inammissibilità della relativa domanda.La società, nel costituirsi in giudizio, oltre a sollevare una serie di eccezioni di diritto, eccepiva, nel merito, l’infondatezza dell’atto impositivo impugnato in quanto, così come previsto dall’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973, la stessa, al fine di comprovare l’esistenza, nel caso di specie, di tutte le previsioni di non applicabilità delle norme in materia di società non operative (c.d. “società di comodo”), aveva correttamente presentato istanza di interpello disapplicativo.Nello specifico, mediante la documentazione prodotta già con la citata istanza, la società aveva ampiamente dimostrato la sua impossibilità a praticare canoni di locazione sufficienti per realizzare il test di operatività ovvero per conseguire un reddito effettivo superiore a quello minimo presunto.Si trattava, pertanto, di una situazione oggettiva – non dipendente dalla volontà dell’imprenditore – che aveva di fatto impedito alla società di conseguire i redditi correlati all’oggetto sociale dichiarato dall’impresa.Ebbene, i giudici tributari hanno accolto le tesi difensive dell’Avv. Maurizio Villani, sottolineando come l’Amministrazione finanziaria, nel rigettare l’istanza di interpello aveva fatto generico riferimento alla presunta omessa dimostrazione delle cause sottese al mancato adeguamento della contribuente ai redditi minimi previsti dalla legge, motivazione questa che di per sé, tuttavia, non si configurava sufficiente ad invalidare la domanda della contribuente.Oltre a ciò, è stato, altresì, posto in evidenza che la società aveva ampiamente dimostrato, sia in via amministrativa che in sede giudiziale, mediante idonea documentazione, l’esclusione della propria società da quelle c.d. “di comodo”, in osservanza delle previsioni contenute nell’art. 37 bis del D.P.R. n. 600/73.

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