Annullati avvisi di accertamento di oltre 8 milioni di euro dell’Agenzia delle Entrate di Brindisi
La Corte di Cassazione sezione Tributaria ritorna sull’eterovestizione. Anche per i giudici di legittimità la Barry Towage & Offshore ha sede a Madeira (Portogallo) e non a Brindisi

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Con l’interessante sentenza n. 23707/2025 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, comunicata venerdì 22 c.m., sono state accolte tutte le eccezioni di diritto e di merito formulate dal noto tributarista leccese avvocato Maurizio Villani, dopo aver riunito i giudizi e sono stati rigettati i ricorsi dell'Avvocatura Generale dello Stato con condanna alle spese, confermando le favorevoli sentenze di secondo grado.
La Suprema Corte è tornata sul delicato tema dell’esterovestizione: quando una società, pur avendo sede legale all’estero, viene considerata fiscalmente residente in Italia.
Nel caso Barry Towage & Offshore (sede a Madeira), l’Agenzia delle Entrate aveva contestato che la direzione effettiva fosse in realtà a Brindisi. Le Corti pugliesi avevano però escluso la fittizietà, valorizzando la contrattualistica internazionale di ship management e la sentenza penale assolutoria dei fratelli Barretta.
La Cassazione ha confermato:
• La libertà di stabilimento UE (art. 49 TFUE) consente di scegliere ordinamenti più favorevoli, salvo costruzioni puramente artificiose prive di effettività economica (CGUE Cadbury Schweppes, Planzer).
• La “sede effettiva” si identifica con il luogo delle decisioni gestionali concrete, non con meri legami organizzativi o contrattuali.
• Non ogni scelta di localizzazione fiscale integra un abuso: occorre verificare se vi sia sostanza economica o solo un artificio.
Esito: rigettati i ricorsi dell’Agenzia. Nessuna esterovestizione e condanna dell'Agenzia delle Entrate di Brindisi alle spese processuali.
Una decisione importante che per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” rafforza il principio per cui la pianificazione fiscale internazionale non è di per sé illecita: lo diventa solo se ridotta a guscio vuoto privo di sostanza economica.
In particolare, i Giudici della Cassazione hanno stabilito quanto segue:
"6.9. L’accertamento contenuto nelle sentenze impugnate è coerente con tali principi ed è stato svolto in termini approfonditi ed esaustivi: «…per lo svolgimento della propria attività, Barry Towage si è sempre avvalsa dell’ufficio in cui è ubicata la sede sociale della società in Funchal (Madeira, Portogallo), di due rimorchiatori utilizzati per l'attività di rimorchio di natanti e di assistenza alle piattaforme petrolifere, di ben 52 dipendenti, cittadini comunitari non italiani ed extra-comunitari (vedasi l’organigramma dei dipendenti di Barry Towage, i contratti di lavoro e l’estratto dei mansionari del personale cui erano demandati il comando e le responsabilità delle imbarcazioni). Le maestranze, che operano secondo le direttive e le istruzioni dei rispettivi comandanti dei rimorchiatori, hanno frequentato corsi di formazione a Lisbona ove, peraltro, hanno sostenuto gli esami per gli imbarchi. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione di Barry Towage e le assemblee dei soci si sono sempre svolte a Funchal, Madeira, come comprovato dai documenti concernenti le riunioni del Consiglio di Amministrazione depositati nel corso del giudizio di primo grado, e dell'Assemblea dei soci di Barry Towage».
6.10. Ancora, i giudici d’appello osservano che «Considerata, quindi, l’attività degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell’attività della società Barry Towage, non si può non tener conto anche di quei rilevanti fattori sostanziali che, a fronte di dati formali relativi alla collocazione geografica del luogo dove si svolga l’attività amministrativa e di direzione, depongano invece per l’effettivo stabilimento di quest’ultima al contesto portoghese. D’altronde, è in Portogallo (a Funchal), e a bordo dei rimorchiatori di bandiera portoghese svolgenti servizi in acque extra-territoriali, che Barry Towage svolge l’attività economica, con organizzazione e coordinamento dei diversi fattori produttivi, e produce il proprio reddito. Viepiù. Dalla documentazione in atti (prospetto degli stipendi), si evince che Solito Francesco, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Barry Towage SA, veniva puntualmente remunerato in Portogallo dalla società e sui redditi prodotti versava le relative imposte (“imposto sobre o rendimento”), con delega di pagamento effettuate tramite istituto di credito portoghese»".