Annullata l’aggiudicazione per la fornitura di un sistema video per il reparto di Urologia del Perrino di Brindisi: per il TAR Lecce l’ASL BR non ha rispettato il Disciplinare di gara a cui si era auto-vincolata. Per il TAR Lecce è stata violata la par c

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Con sentenza depositata il 30.9.13 (Pres. Trizzino e Rel. Manca) la II Sez. del TAR Lecce ha annullato tutti gli atti della procedura negoziata indetta dall'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi ed avente ad oggetto la fornitura di n. 1 sistema video ad alta definizione per l'U.O. di Urologia del Perrino di Brindisi.
Ai giudici amministrativi, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si era rivolta una Ditta salentina, che opera da anni nel settore delle forniture ospedaliere e che si era classificata seconda sulle sei invitate a partecipare alla gara indetta dalla ASL.
Nel ricorso, proposto per il tramite del proprio legale, avv. Alfredo Matranga, si era censurata la mancanza di conformità del sistema video, offerto dalla aggiudicataria, alle caratteristiche minime richieste dal Disciplinare/Lettera invito con riferimento soprattutto al formato dell’immagine ed alla risoluzione; caratteristiche quest’ultime essenziali per un’apparecchiatura video da utilizzare all’interno di un reparto di urologia di un ospedale.
Già con ordinanza n. 346, emessa nella precedente udienza del 23 luglio 2013, il TAR Lecce, in accoglimento dell’istanza cautelare annessa al ricorso principale, aveva sospeso l’aggiudicazione ed ordinato alla Commissione di gara di fornire i propri chiarimenti circa la conformità del sistema video offerto dalla ditta aggiudicataria alle previsioni cui l’Amministrazione si era auto-vincolata con il Disciplinare/Lettera d’invito.
In particolare, il TAR Lecce, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio, considerata anche l’assenza di costituzione in giudizio da parte della ASL, aveva chiesto delucidazioni alla Commissione circa la conformità del sistema video offerto dalla aggiudicataria in relazione, soprattutto, al formato 16:10 dell’immagine e alla risoluzione 1080p a scansione progressiva, oltre che agli altri profili oggetto di censura.
Pertanto, in adempimento alla suddetta ordinanza, la Commissione di gara depositava la propria relazione di chiarimenti nella cancelleria del TAR.
Tuttavia, in tale relazione, come eccepito dalla ricorrente e come puntualmente rilevato dal TAR, pur offrendosi una serie di considerazioni almeno astrattamente significative a sostegno della scelta compiuta, non venivano però smentite le deduzioni articolate dalla difesa della ricorrente con riguardo alla conformità del sistema video offerto dalla ditta aggiudicataria alle previsioni cui l’Amministrazione si era auto - vincolata con il Disciplinare/Lettera d’invito, quanto al formato 16:10 dell’immagine e alla risoluzione 1080p a scansione progressiva.
Tanto è bastato al TAR per annullare gli atti impugnati.
Per i Giudici amministrativi, infatti, per costante indirizzo della giurisprudenza amministrativa le clausole della lex specialis di ogni procedura di gara sono predisposte dall’amministrazione anche in funzione di autolimitazione della propria discrezionalità e si impongono anzitutto al rispetto della medesima amministrazione, che è tenuta ad applicarle senza alcun margine di discrezionalità a garanzia della ‘par condicio’ fra i concorrenti.
 

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