Ancora una sentenza che sulla scia della Cassazione "stoppa" Equitalia sulla notifica della cartella esattoriale a mezzo posta che é inesistente se la consegna dell'atto é effettuata da chi non è abilitato.

Esclusa la sanatoria. L'esattore non é legittimato alla notifica a mezzo raccomandata fin dal 1999

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Ancora una nuova decisione che boccia Equitalia in materia di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale. Questa volta, rileva Giovanni D&\#39;Agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, é la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, con la sentenza 191/04/12 che conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui è inesistente la notifica della cartella di pagamento effettuata per posta dall’agente della riscossione. Anche per la corte di capitanata, l’incombente della consegna dell’atto impositivo effettuato da un soggetto non abilitato determina l’inesistenza della notifica.
Non vi é dubbio, infatti, rilevano i giudici tributari, che la giurisprudenza della Cassazione a partire dalla sentenza 563/94, abbia chiarito che se la notificazione risulta effettuata al di fuori delle modalità previste dalle leggi vigenti o dal codice di procedura civile, nessuna sanatoria può avvenire.
La Commissione Tributaria del capoluogo dauno ha ritenuto in tal senso che il legislatore ormai dal lontano primo luglio 1999 abbia voluto escludere l’esattore, oggi concessionario della riscossione, dalla facoltà di notificare mediante l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento. In caso contrario, é fuor di dubbio che si esula dal procedimento stabilito dalla legge.
A nulla valgono le doglianze di Equitalia che cita la sentenza 14327/09 della Cassazione laddove la controparte lamentava il difetto di notifica per omessa compilazione della relata di notifica sulla copia da lui ricevuta, circostanza che al contrario determina una nullità sanabile.
 

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