Ancora multe nulle: stop anche alla multa del semaforo intelligente non omologato

Per la Cassazione anche per il sistema di regolazione degli incroci è insufficiente l’autorizzazione, mero passaggio propedeutico, pur se autonomo, per la procedura necessaria affinché l’apparecchio sia fonte di prova

Ancora multe nulle: stop anche alla multa del semaforo intelligente non omologato

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Noi dello “Sportello dei Diritti” lo ripetiamo da anni e non ci stancheremo mai di ripeterlo: sia gli autovelox, i Tutor e i semafori intelligenti, per dare certezza della correttezza delle rilevazioni delle infrazioni al codice della strada non solo devono essere periodicamente revisionati, ma anche omologati. E nessun ente accertatore o Prefetto può porsi al di sopra di questi principi che sono stati ribaditi dalla seconda sezione della Cassazione che, con l’ordinanza n. 21861 ha accolto il ricorso di un automobilista, con sentenza pubblicata il 26 giugno 2026. Come ha ricordato la Suprema Corte, non solo gli autovelox e i tutor: la multa è annullata anche quando a non essere omologato è il semaforo intelligente. Per gli Ermellini, di cui ha scritto il sito Cassazione.net, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “Vale per anche per il sistema di regolazione delle intersezioni il principio secondo cui la mera autorizzazione ministeriale dell’apparecchio costituisce un mero passaggio propedeutico, per quanto autonomo, rispetto all’omologazione, cioè la procedura necessaria affinché il dispositivo elettronico possa essere considerato fonte di prova delle infrazioni al codice della strada. La disposizione di cui all’articolo 192 del regolamento di esecuzione Cds, del resto, detta la regola generale per tutti gli apparecchi di controllo e rilevamento delle infrazioni stradali”. Diventa definitivo l’annullamento dei tre verbali notificati alla società proprietaria del veicolo per la violazione degli articoli 41 e 146, comma 2, Cds: all’incrocio sorvegliato dal sistema Parvc il furgone va diritto ma lo fa utilizzando la corsia riservata alla svolta a sinistra, per la quale c’è luce rossa, mentre la corsia centrale per andare diritto ha lanterna verde. Il giudice di pace rileva che Parvc è approvato per rilevare il passaggio col rosso, ma non può sanzionare l’erroneo utilizzo della corsia di transito: il tutto sul rilievo che tale valutazione richiede un accertamento discrezionale e umano. Risulta tuttavia assorbita in sede di legittimità la questione sulla legittimità dell’accertamento non limitato al semaforo rosso ma anche all’utilizzo non corretto della corsia. Il Tribunale di Torino, infatti, rileva che l’apparecchio non è omologato, opera tramite terzi ed è installato su una tratta extraurbana senza i dovuti decreti. Il Comune, invece, deduce che il ministero dei Trasporti ha autorizzato il sistema anche per rilevare le infrazioni di cui all’articolo 146 Cds. Di certo è che l’autorizzazione dello strumento da parte del Mit non equivale all’omologazione: soltanto quest’ultima l’atto con cui il Ministero accerta «la rispondenza e la efficacia» dell’apparecchio alle prescrizioni di legge, a seguito di prove tecniche. L’autorizzazione è riferita ai prototipi delle apparecchiature le cui caratteristiche fondamentali non sono già indicate nel regolamento: la procedura consente alle case costruttrici di produrre in serie strumenti con le caratteristiche approvate, ma è sempre necessaria l’omologazione affinché siano utilizzati come fonti di prova nei confronti degli automobilisti. Non basta allora all’ente produrre in giudizio i soli documenti che attestano la corretta installazione dell’apparecchio e della verifica periodica, ma anche dell'omologazione, con la conseguenza che, in caso, di mancata prova il verbale dovrà essere annullato. Si tratta, quindi, per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” di una decisione che s’inserisce nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale nella richiamata e fondamentale sentenza 113/15 che impone alle amministrazioni accertatrici la certezza delle rilevazioni, troppo spesso dimenticata a discapito dei cittadini e a favore esclusivo delle casse degli enti.

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