Anatocismo: il Tribunale di Milano boccia la questione di legittimità costituzionale

Il Milleproroghe non vìola la carta fondamentale, intatta la norma "salva banche"

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Anatocismo "ko". Infatti, per il momento non arriverà alla Corte costituzionale la cosiddetta norma salva banche approvata nel decreto mille proroghe.
Il Tribunale di Milano (ordinanza depositata il 4 aprile 2011) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli articoli 24 e 3 della Costituzione.
In barba alle numero proteste delle associazioni di consumatori dopo l'approvazione della norma, i giudici hanno stabilito che la prescrizione relativa ai diritti mascenti dall'annotazione nel conto bancario inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa.
Dunque, nessuna violazione del diritto di difesa dei correntisti né disparità di trattamento fra quelli che hanno già chiesto la restituzione degli interessi sugli interessi. Il Collegio ha accertato che "la norma in esame si sottrae ai presupposti di necessità e urgenza, necessari per giustificare il ricorso alla legislazione mediante decreto legge, così come priva di rilevanza è la circostanza che la disposizione trovi il suo ambito applicativo nei contratti di conto corrente bancario, ossia in materia estranea agli interventi urgenti individuati con l'intitolazione del decreto legge 225/2010". Ma non solo. La disposizione, secondo il Tribunale del Capoluogo Lombardo, passa l'esame anche sul fronte diritto di difesa.
"Ricollegata, quindi, la norma in esame al diritto di contestare le annotazioni incluse nel
conto corrente bancario - si legge in un passaggio chiave dell'ordinanza - e quindi, al diritto ad ottenerne la loro eliminazione dal conto, viene meno la censura di illegittimità costituzionale collegata alla affermata inesistenza del suo contenuto interpretativo, considerato da un lato come tanto in dottrina che in giurisprudenza fossero esistenti diversi orientamenti in ordine alla decorrenza della prescrizione in relazione agli effetti discendenti dall'accertata nullità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente antecedenti alla delibera C.1.C.R. del 9.2.2000 e che, dall'altro lato, la stessa sentenza della Cassazione a Sezioni Unite richiamata dalla parte eccipiente ha precisato la decorrenza della prescrizione limitatamente all'azione di ripetizione di indebito in riferimento a pagamenti non dovuti, senza analizzare il diverso piano "cartolare" della contestazione delle annotazioni conseguenti ad atti o negozi accertati come nulli.
 

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