Multa a un disabile, il Giudice di pace annulla la sanzione

Il Giudice di Pace di Lecce annulla il verbale di contestazione illegittimo e, atteso che prima della presentazione del ricorso il COMUNE DI LECCE aveva reiteratamente rifiutato di annullarlo in autotutela, lo condanna alla rifusione, sia pur simbolica, delle spese di causa.

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Il COMUNE DI LECCE notificava all’avv.PIERGIORGIO PROVENZANO verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada per aver transitato in zona a traffico limitato senza averne diritto. La violazione era stata rilevata dal sistema automatico di sorveglianza della ZTL (telecamera) situato al varco di Via Cino.
Il destinatario del verbale, essendo persona con limitata capacità di deambulazione e pertanto titolare dell’apposito contrassegno CUDE, inviava al COMUNE DI LECCE una pec, nella quale faceva presente la circostanza ed invitava l’amministrazione ad annullare in autotutela la contestazione, essendone palese l’illegittimità.
Il COMUNE DI LECCE rispondeva che non era possibile annullare la contestazione, essendo la stessa pienamente legittima. Rilevava che il regolamento ZTL prevedeva che i titolari di contrassegno CUDE non iscritti nella lista redatta dal COMUNE DI LECCE contenente le targhe degli autoveicoli abilitati, in caso di transito nella ZTL, dovessero segnalare la propria presenza entro le 48 ore successive al passaggio e che nella circostanza tale segnalazione non era stata effettuata.
Replicava con pec l’avv.Provenzano facendo presente che il diritto di transito nelle ZTL per i possessori di contrassegno CUDE è sancito dalla legge, e che tale diritto non può essere annullato da un semplice regolamento, il cui valore, nella gerarchia delle leggi, è inferiore. Comunicava che l’obbligo di segnalazione in tali casi era stato dichiarato superfluo dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 21320 del 14/09/17 con la quale è stato sancito che "Il possessore di contrassegno invalidi di cui all'art. 12 d.P.R. n. 503 del 1996 può liberamente transitare all'interno di zone a traffico limitato laddove sia altresì autorizzato l'accesso ai veicoli di trasporto pubblico - secondo quanto previsto dall'art. 11 del medesimo decreto - senza la necessità di comunicare entro le 48 ore successive l'avvenuto passaggio". Allegava copia della massima della sentenza richiamata.
Nulla da fare. Il COMUNE DI LECCE ribadiva a mezzo pec l’impossibilità di annullare in autotutela la contestazione, ed invitava il presunto trasgressore a produrre ricorso al Prefetto, sostenendo che in tali casi solo il Prefetto potesse annullare l’atto.
Di fronte a tanta protervia l’avv.Provenzano ha presentato ricorso al Giudice di Pace, chiedendo l’annullamento del verbale di contestazione e, stante il reiterato rifiuto del COMUNE DI LECCE a procedere all’annullamento in autotutela, chiedendone la condanna alla rifusione delle spese di causa.
Il COMUNE DI LECCE si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, ribadendo che la legittimità della propria contestazione sarebbe derivata dalla mancata successiva comunicazione del passaggio nelle 48 ore.
Il Giudice di Pace di Lecce avv.Rochira, con sentenza n.754/18 pubblicata il 16/02/18, ha accolto il ricorso annullando il verbale di contestazione, sul rilievo che il ricorrente, producendo il proprio contrassegno CUDE, aveva provato il proprio diritto a transitare nella ZTL. Lo stesso Giudice, contravvenendo alla prassi che vede, in caso di accoglimento dei ricorso avverso verbali di contestazione per violazione del codice della strada, la compensazione delle spese, ed in accoglimento dell’espressa domanda del ricorrente, ha condannato il COMUNE DI LECCE alla rifusione delle spese, liquidate in complessivi €.70,00, di cui €.43,00 per spese vive (contributo unificato).
Nel ricorso si era anche fatto presente che il varco in questione (Via Cino) non recava apposita segnalazione dell’esistenza di telecontrollo, il che costituiva altro motivo di nullità, poiché, nella fattispecie, il ricorrente, consapevole del proprio diritto a transitare, non era posto nella condizione di sapere che il varco fosse controllato da telecamere e che quindi, in base al regolamento comunale avrebbe dovuto segnalare il passaggio. Il Giudice, pur dichiarando l’esistenza di tale profilo di nullità, per violazione degli artt.79 e 80 del Regolamento per l’attuazione del Codice della Strada, l’ha ritenuto assorbito dal motivo principale.
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Dichiara l’avv.Provenzano “Non ho certo proposto il ricorso per lucrare il cospicuo onorario (€.27,00) liquidato dal Giudice, ma per mettere il COMUNE DI LECCE, e segnatamente l’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE, davanti ad una statuizione giudiziale e ad una sia pur simbolica condanna alla rifusione delle spese, nel tentativo di indurli ad attuare una pratica virtuosa, come l’autotutela, che lo stesso Giudice Rochira ha rammentato nella sua sentenza essere istituto necessario, posto a tutela dell’affidamento del cittadino in ordine alla legittimità dell’azione della Pubblica Amministrazione ed a tutela della certezza del diritto, come sancito più volte dalla Corte di Giustizia Europea. A me, in quanto avvocato, fare ricorso non è costato nulla, ma l’ho fatto pensando a tutte quelle persone che dalla protervia della Pubblica Amministrazione sono costrette a rivolgersi ai professionisti ed a sostenere costi che per alcuni possono anche essere esorbitanti.
Conosco la sensibilità al problema di questa nuova amministrazione, che ha impostato la propria azione a principi di trasparenza e legalità, e mi riservo di contattare nei prossimi giorni il Sindaco Salvemini, quale titolare dell’assessorato alla mobilità, l’assessore Citraro, delegato all’accessibilità, e l’assessore Signore, delegato alla Polizia Mnicipale, per sensibilizzarli sul punto e far sì che in futuro non si ripetano simili vicende.”
 

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