Tutela dei contribuenti e indagini bancarie del Fisco. CTR Lecce: annullati avvisi di accertamento per oltre 600mila euro ad un professionista. L’Agenzia delle Entrate non può contestare genericamente se il contribuente documenta le movimentazioni bancari

avv. maurizio villani

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Nuova importante vittoria sul Fisco da parte di un contribuente. La Commissione Tributaria Regionale di Bari – Sezione 23 di Lecce - con le sentenze n. 164 e 165 del 2018, depositate il 23 gennaio scorso, in accoglimento delle eccezioni di diritto e di merito formulate dall’avvocato Maurizio Villani, hanno annullato gli avvisi di accertamento per gli anni 2004 e 2005 notificati ad un professionista dall’Agenzia delle Entrate di Lecce per un totale di € 600.000 (tra imposte, sanzioni ed interessi), con compensazione delle spese solo del grado di appello, mentre rimangono le condanne alle spese dell’Ufficio con distrazione al sottoscritto per i due giudizi in primo grado.In sostanza, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, i giudici di merito leccesi, in ossequio alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, hanno stabilito questi tre importanti principi per gli accertamenti notificati ai professionisti a seguito di indagini bancarie:
1) quando il professionista su invito dell’Ufficio dimostra e documenta tutte le movimentazioni bancarie in entrata ed in uscita, l’ufficio fiscale non deve limitarsi ad una generica contestazione ma deve puntualmente contrastare le tesi del contribuente senza basarsi su generiche presunzioni fiscali;
2) quando il professionista documenta la propria correttezza contabile anche attraverso dichiarazioni rese da terzi, l’ufficio ne deve tenere conto, come correttamente ne hanno tenuto conto i giudici di merito, rispettando i principi della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11221 del 16 maggio 2007;
3)infine, non si deve tenere conto dei prelevamenti bancari operati dai professionisti, come opportunamente stabilito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 218/2014.
 

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