Responsabilità medica. Se l'intervento è perfetto ma inutile, l'ospedale deve risarcire il danno non patrimoniale al paziente. Si tratta comunque di «inesatto adempimento» foriero di danni alla sfera psicofisica del paziente in mancanza delle condizioni d

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Quanti interventi o trattamenti si fanno nelle nostre strutture sanitarie che non portano i risultati promessi con conseguente mantenimento della situazione precedente o addirittura peggioramento dei pazienti sia nella loro situazione clinica e quasi sempre anche in quella psichica determinata dalla frustrazione per  i mancati miglioramenti previsti? Per Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, con la sentenza 12597/17 della Cassazione Civile pubblicata il 19 maggio, case di cura e ospedali dovranno prestare maggiore attenzione nel proporre operazioni o cure, perchè nel caso in cui risultassero del tutto inutili anche se eseguite alla perfezione e non determinino un peggioramento delle condizioni di salute dello stesso paziente, potrebbero essere foriere di risarcimenti. Nella fattispecie, i giudici della terza sezione civile hanno accolto il ricorso di una donna che si era rivolta ad una Casa di Cura della provincia di Avellino per un intervento chirurgico di «stabilizzazione della spalla sinistra». Nonostante l’operazione, se non un aggravamento, la paziente non aveva tuttavia riscontrato alcun giovamento ed in più aveva subìto un danno psichico documentato a causa della delusione provata per l’inefficacia del trattamento. La Corte di appello di Napoli aveva respinto la domanda risarcitoria ritenendo che l’intervento era stato eseguito correttamente e che non aveva determinato un peggioramento del suo stato di salute. La Cassazione nel ribaltare il giudizio della corte territoriale ha ritenuto fondate le doglianze della donna ha focalizzato l'attenzione sull’inutilità dell’operazione che aveva inciso sulla sfera psicofisica della paziente e proprio per questo era da ritenere «foriera di danni». Ed in particolare sostiene che: «In tema di responsabilità sanitaria, qualora un intervento operatorio, sebbene eseguito in modo conforme alla lex artis e non determinativo di un peggioramento della condizione patologica che doveva rimuovere, risulti, all’esito degli accertamenti tecnici effettuati, del tutto inutile, ove tale inutilità sia stata conseguente all’omissione da parte della struttura sanitaria dell’esecuzione dei trattamenti preparatori a quella dell’intervento, necessari, sempre secondo la lex artis, per assicurarne l’esito positivo, nonché dell’esecuzione o prescrizione dei necessari trattamenti sanitari successivi, si configura una condotta della struttura che risulta di inesatto adempimento dell’obbligazione». Tale obbligazione, «per il fatto che l’intervento si è concretato in un’ingerenza inutile sulla sfera psico-fisica della persona, si connota come danno evento, cioè lesione ingiustificata di quella sfera, cui consegue un danno conseguenza alla persona di natura non patrimoniale, ravvisabile sia nella limitazione e nella sofferenza sofferta per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e post-operatorie dell’intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione dell’inutilità dell’intervento».

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