Processo Tributario Telematico

avv. maurizio villani

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Per processo tributario telematico (di seguito anche PTT) si intende l’utilizzo degli strumenti informatici per la redazione e la presentazione (notifica, deposito, comunicazione) degli atti del processo dematerializzati.
Una volta effettuato il deposito tramite il "PTT" i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, previamente registrati, tramite il rinnovato servizio del "Telecontenzioso" possono consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale informatico ed i relativi atti.
Il nuovo strumento si basa sull'uso della posta elettronica certificata (Pec), necessaria per la comunicazione e notificazione di ogni atto del processo, e della firma digitale consentendo, tra l'altro il deposito telematico presso le Commissioni tributarie dei ricorsi e degli altri atti processuali.
Tutti i documenti validamente inviati e acquisiti dal Sigit andranno a costituire il fascicolo processuale informatico. Questo sarà integralmente consultabile online e sostituirà il faldone ordinario cartaceo. II "cervellone" della giustizia tributaria farà tutto questo da sé: alla scadenza dei diversi termini processuali, la documentazione sarà archiviata e messa a disposizione del presidente di Commissione tributaria provinciale o Commissione tributaria regionale, che dovrà esaminarlo e quindi assegnarlo a una sezione. L'intervento umano si avrà solo laddove alcuni documenti fossero esibiti su carta: in tal caso il personale amministrativo procederà a scannerizzarli, attestandone la conformità all'originale mediante firma digitale del segretario di sezione.
Orbene, inizialmente la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 10 agosto 2015, numero 184, del decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015, ha stabilito le regole tecniche che le parti che intendono costituirsi con modalità telematica debbono rispettare, per i processi tributari innanzi alle Commissioni della Toscana e dell'Umbria:
•registrazione al Ptt;
•costituzione in giudizio;
•consultazione e prelievo di copie dal fascicolo processuale informatico;
•assegnazione dei ricorsi;
•accesso dei soggetti abilitati;
•redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze;
•archiviazione e conservazione degli atti processuali informatici.
In seguito, grazie ai decreti del Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016 (G.U. n° 161 del 12/07/2016) e 15/12/2016 (G.U. Serie generale n° 298 del 22/12/2016), le predette regole tecniche sono state estese a tutto il territorio nazionale.
Altresì, con la Circolare n° 2/DF dell'11/5/2016 sono state emanate le linee guida che forniscono spiegazioni sul SIGIT ed indicazioni sulle modalità di accesso ed utilizzo dei servizi del PTT.
Ecco che, per i ricorsi e gli appelli notificati, il processo tributario telematico sarà utilizzabile nelle seguenti commissioni tributarie e a partire dal:

Commissioni tributarie presenti nelle regioni Toscana e Umbria;
1 dicembre 2015
Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise 15 ottobre 2016
Commissioni tributarie presenti nelle regioni Liguria e Piemonte 15 novembre 2016
Commissioni tributarie presenti nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto
15 dicembre 2016
Commissioni tributarie presenti nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia 15 febbraio 2017
Commissioni tributarie presenti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia 15 aprile 2017
Commissioni tributarie presenti nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia 15 giugno 2017
Commissioni tributarie presenti nelle regioni Marche e Val D'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano 15 luglio 2017

I decreti danno attuazione al Regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n° 163) tramite regole tecnico-operative per le operazioni di (articolo 3, comma 3):
• registrazione al PTT;
• costituzione in giudizio;
• consultazione e prelievo di copie dal fascicolo processuale informatico;
• assegnazione dei ricorsi;
• accesso dei soggetti abilitati;
• redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze;
• archiviazione e conservazione degli atti processuali informatici.
Ed infatti, il 14 febbraio 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 37, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 163 del 23 dicembre 2013 con il quale, dal 1° marzo, è entrato in vigore il regolamento della disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario telematico: viene così data attuazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 8, d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011.
Con la Manovra 2011 (art. 39, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111) è stato introdotto il comma 1-bis all'art. 16 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 che ha introdotto importanti modifiche al Codice dell’amministrazione digitale relativamente alle comunicazioni a mezzo posta elettronica.
Con Decreto direttoriale 26 aprile 2012, in vigore dal 5 maggio 2012, in attuazione del citato art. 39, del D.L. n. 98/2011, sono state dettate le regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1-bis, D.Lgs. n. 546/1992.
Il citato Decreto 26 aprile 2012 trova riferimento nei testi legislativi riconducibili al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata" e al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD).
Va detto che l’adozione da parte del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, del parere n. 3541 del 25 luglio 2013 sullo schema di regolamento recante la disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici, nell'ambito del processo tributario, ha costituito senza dubbio un passaggio decisivo nella direzione dell'auspicata informatizzazione del processo che ne occupa. Il parere si è espresso in senso pienamente positivo e ha evidenziato alcuni suggerimenti, di tipo meramente formale, sia sul preambolo, sia sul testo dell'articolato, nella condivisibile prospettiva di perfezionare la formulazione letterale dello schema di regolamento.
Innanzi tutto, secondo il disposto dell'art. 39, comma 8, lett. d), del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, nella prospettiva di attuare i «principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale», assicurando l'efficienza e la celerità del processo tributario, con regolamento «emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il DIgitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».
Lo schema di regolamento recante la disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici, nell'ambito del processo tributario, è stato redatto da una Commissione istituita presso la Direzione della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai lavori di questa Commissione hanno attivamente partecipato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, dell'Ordine degli avvocati di Roma e della So.Ge.I.
Al testo originario sono state apportate alcune modifiche alla luce delle osservazioni formulate:
(a) dal Garante per la protezione dei dati personali, con parere 8 novembre 2012, n. 330,
(b) dall'Agenzia per l'Italia digitale, con determinazione del Commissario straordinario n. 3/2013 DIG, emessa in data 23 gennaio 2013 e
(c) dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nella seduta del 19 febbraio 2013, con Delibera n. 319/13/XII, prot. n. 1206.
Non si ritiene opportuno analizzare ciascun suggerimento proposto dal Consiglio di Stato, rinviandone la lettura al testo del parere, il quale non presenta particolari difficoltà a livello interpretativo. A titolo meramente esemplificativo, il parere in esame suggerisce, relativamente ai «visto» indicati nel preambolo dello schema, una sistemazione secondo l'ordine cronologico.
Con riferimento al testo dell'articolato, il parere suggerisce, ad esempio, di valutare l'opportunità di inserire, tra le definizioni previste dall'art. 1 dello schema di regolamento, quelle di «processo tributario telematico», «segretario di sezione» e di «processo verbale dell'udienza»; sotto altro profilo, invita a considerare la possibilità di indicare nell'articolato il plurale o il singolare relativamente alle «Commissioni tributarie». Inoltre, il parere segnala che è opportuno sostituire (nell'art. 3, comma 2, dello schema) la locuzione «Sistema informativo della giustizia tributaria» con l'acronimo «S.I.Gi.T.», in coerenza sia con le definizioni contenute nell'art. 1, sia con quanto indicato in altre disposizioni dell'articolato in questione.


2. In cosa consiste il processo telematico
L'importante innovazione si inserisce nel processo di semplificazione del rapporto fisco/cittadino. Da una parte, mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata e del sistema informatico della giustizia tributaria (SIGIT), tramite il portale della giustizia tributaria (giustiziatributaria.gov.it), e l’utilizzo della forma digitale per sottoscrivere gli atti informatici; dall’altra, mediante l’esonero della formazione del fascicolo d’ufficio cartaceo, previa predisposizione e conservazione di un fascicolo in formato elettronico, con importanti risvolti in termini sia di celerità sia di risparmio.
Con l'accesso al nuovo applicativo PTT, le parti possono effettuare con modalità telematiche il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni. Ne deriva che contribuenti e professionisti non dovranno più fare la spola tra uffici, poste e segreterie di commissioni laddove l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario, consentiranno, attraverso la smaterializzazione dei flussi documentali, una notevole riduzione dei costi diretti e indiretti per tutti gli operatori di settore: giudici, difensori, enti impositori, contribuenti, uffici di segreteria delle commissioni tributarie.
Ciò significa che per accedere al PTT, l’avvocato o il contribuente che sta in giudizio personalmente deve dotarsi di un pc con accesso internet, software di videoscrittura, antivirus, antispam e firewall, scanner e dispositivo di firma digitale; altresì attivare un indirizzo PEC oltre ad iscriversi ed avere accesso al SIGIT.
Con la Circolare n° 2/DF dell'11/5/2016 sono state emanate le linee guida che forniscono spiegazioni sul SIGIT ed indicazioni sulle modalità di accesso ed utilizzo dei servizi del PTT.
Orbene, nello specifico gli strumenti operativi del processo tributario sono accessibili attraverso il SIGIT, il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, composto da un’area pubblica visibile da tutti e da un’area riservata accessibile solo previa registrazione informatica degli utenti.
Il sistema PTT è integrato al rinnovato servizio del Telecontenzioso accessibile dal portale: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/telecontenzioso-informazioni-sui-ricorsi- che consente agli utenti, previo accesso mediante l’utilizzo delle medesime credenziali di registrazione al PTT, di consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale informatico ed i relativi atti in esso contenuti.
Per accedere al servizio PTT l’utente deve essere in possesso di un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC e della firma digitale elettronica onde effettuare la registrazione al portale e procedere con l’accesso al processo tributario telematico che avviene mediante una procedura di registrazione al servizio reso dal Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) da effettuarsi presso il seguente link: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/processo-tributario-telematico-ptt-sigit.
Da un punto di vista pratico e di sintesi, in primo luogo occorre notificare il ricorso/appello alla controparte tramite PEC, dopo di che il ricorrente/appellante ha l'obbligo di depositare tale atto e i relativi allegati per via telematica.
Effettuando il deposito verrà rilasciato il numero di iscrizione a ruolo della controversia online.
In caso di riscontro di gravi anomalie riferibili al ricorso/appello, il PTT non rilascia il numero di RGR/RGA e contestualmente rende disponibile nell'area riservata personale la tipologia delle anomalie riscontrate. Analoga informazione viene inviata anche all'indirizzo PEC del soggetto abilitato.
Il ricorso/appello viene, comunque, iscritto a ruolo se:
- nell'atto principale si riscontrino anomalie "non bloccanti" riferibili al solo formato dei file, ossia non corrispondenti al formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- negli allegati si riscontrino anomalie sia "bloccanti" sia "non bloccanti".
Se i controlli effettuati dal sistema vanno a buon fine, la data di deposito degli atti coincide con quella della ricevuta sincrona di accettazione. Tale ultima data è quella che rileva ai fini del rispetto dei termini processuali.
A tal proposito, è bene evidenziare che la firma digitale è la forma più avanzata di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavo crittografate (una pubblica e una privata) che consentono al titolare tramite la chiave privata di manifestare e al destinatario tramite la chiave pubblica di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; altresì per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti informatici la norma prevede in alternativa anche l’utilizzo della firma elettronica qualificata, altra tipologia di firma elettronica avanzata (art. 1 D.Lgs. 82/2005). Il contribuente deve richiedere il rilascio di un dispositivo per la firma digitale ad un soggetto certificatore.

3. Registrazione al PTT
L’utente, per registrarsi al SIGIT, dalla pagina del Portale ACCESSO AL PTT seleziona il link “Accedi al servizio” e, successivamente una volta completata la registrazione al sistema potrà effettuare l’accesso da qualsiasi apparato solamente collegandosi al portale ed inserendo le proprie credenziali.
Tale procedura informatica – spiegata nella circolare citata – è utilizzabile anche per il deposito di atti per i quali non è prevista la notifica come le controdeduzioni e altri atti processuali. Gli atti depositati dalle parti e quelli redatti d’ufficio formano il fascicolo processuale informatico, liberamente consultabile mediante il servizio del «Telecontenzioso» dalle parti costituite telematicamente e dai giudici investiti della controversia.
Tuttavia in questa prima fase del processo tributario telematico vige il principio della facoltatività del deposito telematico rispetto a quello tradizionale cartaceo e della graduale estensione sul territorio nazionale delle nuove modalità di deposito degli atti processuali.
Per individuare gli indirizzi di posta elettronica certificata degli enti impositori, dei concessionari e delle società di riscossione, dei professionisti e delle imprese, si può far riferimento agli elenchi pubblici esistenti rispettivamente nell'IPA (www.indicepa.gov.it) e nell'INI-PEC (www.inipec.gov.it).
Gli atti processuali telematici da notificarsi a mezzo ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice procedura civile, devono essere trasmessi all'indirizzo PEC dell'ufficio notificazioni esecuzioni e protesti (UNEP) pubblicato e presente nell'elenco IPA (art. 5, comma 3, regolamento).

4.Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione del provvedimento ricomprende tutti gli atti e i provvedimenti del processo tributario, inclusi quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione. Tutti questi atti possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.
Nello specifico, la procura alle liti o l’incarico di assistenza e difesa devono essere conferiti, congiuntamente all’atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono invece eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all’indirizzo di Pec dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo.
Orbene, per gli enti impositori l’indirizzo di Pec da utilizzare per le notifiche è quello pubblicato nell’Ipa (Indice delle pubbliche amministrazioni). Quanto alla fase di costituzione in giudizio, il ricorso e gli altri atti, unitamente alle ricevute della Pec, vanno depositati presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il Sigit. Più nel dettaglio, la costituzione in giudizio del ricorrente avviene con il deposito mediante il Sigit del ricorso, della nota d’iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati.
La procedura telematica non è un obbligo ma una facoltà. Non è prevista l’obbligatorietà dell’utilizzo della modalità telematica a condizione che la parte non abbia, spontaneamente, utilizzato nel primo grado di giudizio, tale modalità; in questa ipotesi, la stessa parte sarà obbligata ad utilizzare la medesima modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore (art. 2, n. 3); viene così impedito che la parte possa utilizzare sia modalità telematiche sia tradizionali. L’art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n, 546, in vigore dal 1° gennaio 2016, dispone che “le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione”. Va ricordato che il processo tributario telematico è una semplice procedura operativa e non un obbligo che coinvolge non soltanto gli atti e i provvedimenti del contenzioso tributario ma anche l’istituto del reclamo-mediazione di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, pertanto, non è una semplice procedura di natura amministrativa ma un vero e proprio atto di impugnazione per le controversie di valore (determinato considerando le sole imposte, ovvero le sanzioni se queste costituiscono l’unico addebito) non superiore a 20.000 euro.
Tale disposizione, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2016, afferma a chiare lettere che “il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa”. Tale facoltà, se esercitata in primo grado, costituisce un obbligo di adottare la procedura di processo tributario telematico per l’intero grado di giudizio, nonché per l’appello, salvo il caso di sostituzione del difensore. Il procedimento può essere attivato già con l’istituto del reclamo-mediazione.

5. Assistenza tecnica e procura alle liti
Per quel che concerne la difesa ovvero l’assistenza tecnica e la procura alle liti nell’ambito del Ptt va necessariamente evidenziata una distinzione in relazione al:
• ricorrente sprovvisto di firma digitale
la procura alle liti è rilasciata su atto separato dall’atto principale con firma autografa, regolarmente autentica dal difensore; tale atto dovrà essere oggetto di scansione da parte del difensore, firmato digitalmente e allegato al ricorso/appello;
• ricorrente provvisto di forma digitale
è facoltà firmare digitalmente la procura rilasciata dal difensore (in pratica si applica la stessa disciplina prevista per il processo civile telematico).
Altresì, per le controversie di valore inferiore o uguale a € 3.000 laddove il contribuente si difende personalmente, se in possesso della firma digitale e di un indirizzo Pec può avvalersi del deposito telematico degli atti.
Per il conferimento dell’incarico su supporto cartaceo è utile ricordare che può essere conferito con:
- atto pubblico o scrittura privata autenticata (da produrre in giudizio) redatto non oltre la data di notifica del ricorso alla controparte. La procura può essere generale (per tutte le liti tributarie, anche potenziali) o speciale con riguardo ad un singolo processo;
- procura a margine o in calce (purchè sia parte integrante dell’atto) del ricorso introduttivo e sottoscrizione autografa della parte certificata dallo stesso professionista incaricato.

6. S.I.Gi.T.
Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria è il fulcro del processo tributario telematico ed è costituito dall’insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all'amministrazione della giustizia tributaria. Si tratta, in sostanza, di quello che al di là della terminologia adottata, può essere considerata la vera e propria istituzione di un nuovo ufficio dell’Amministrazione finanziaria di cui, però, non si rinviene alcuna indicazione per ciò che attiene ad un suo inquadramento con la relativa dipendenza funzionale e gerarchica né si conoscono le dotazioni organiche in termini di personale, di mezzi e di fondi; del pari non sono individuate le sue responsabilità né è chiarito in che modo opererà, creandosi così una certa interferenza delle funzioni amministrative ministeriali con quelle giurisdizionali appartenenti alle Commissioni tributarie.
Al S.I.Gi.T. potranno accedere soltanto i seguenti soggetti:
i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Le parti, i loro procuratori e difensori, nonché i consulenti e gli organi tecnici potranno accedere alle sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attività di consulenza.
In particolare il S.I.Gi.T. assicurerà (art. 3 comma 1):
a) l'individuazione della Commissione tributaria adita;
b) l'individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;
c) l'individuazione del soggetto abilitato;
d) la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente;
e) la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente;
f) il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui alle precedenti lettere d) ed e);
g) la formazione del fascicolo informatico.
E’ di immediata percezione come il Processo Tributario Telematico risolva i problemi degli orari d’ufficio, delle commissioni o degli uffici postali, in quanto il SIGiT sarà disponibile in linea per la quasi totalità del tempo nell’arco della giornata; rimarrà sempre il problema del perfezionamento del deposito se effettuato al limite della scadenza dei termini (ultima ora o minuti) se intervengano problemi tecnici del mezzo telematico o informatico. A generale salvaguardia di ogni documentabile problematica riconducibile al mezzo informatico o telematico che rendesse impossibile procedere nei termini al deposito degli atti, rimane sempre la richiesta al giudice competente della rimessione in termini.

7. Notificazioni telematiche
Le parti possono effettuare le notifiche degli atti informatici del processo tramite:
- Pec
- Ufficiale giudiziario.
La notifica per pec si effettua mediante trasmissione del documento informatico all’indirizzo pec del destinatario.
E’ utile evidenziare che per quel che concerne:
? le società o le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese va considerato l’indirizzo pec comunicato al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese e pubblicato nell’INI-PEC (art. 16 c. 6 DL 185/2008 conv. in L. 2/2009; art. 5 c.1 DL 179/2012 conv. in L. 221/2012;
? i professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge (parti o difensori) va considerato l’indirizzo pec comunicato ai rispettivi ordini o collegi e pubblicato nell’INI-PEC (art. 16 c. 7 DL 185/2008 conv. in L. 2/2009);
? gli enti impositori va considerato l’indirizzo pec pubblicato nell’IPA che è l’indice delle Pubbliche Amministrazioni contenente l’elenco delle caselle di PEC o degli indirizzi di posta elettronica delle Pubbliche Amministrazioni;
? segreteria delle CT va considerato l’indirizzo pec pubblicato nell’IPA;
? tutti gli altri va considerato l’indirizzo pec rilasciato da un gestore di PEC in conformità alla normativa vigente (DPR 68/2005).
In caso di notifica tramite ufficiale giudiziario questo vi provvede in base alle disposizioni del processo civile e il difensore deve trasmettere l’atto da notificare, all’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) competente, via pec all’indirizzo pubblicato sull’indice degli indirizzi delle PA.
Nel Ptt è nella notifica del ricorso/appello alla controparte a mezzo Pec, così come avviene nelle procedure di notifica e deposito degli atti mediante il servizio postale, il momento del perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni è differenziato per il mittente e per il destinatario.
Ai fini del computo dei termini processuali, infatti, ogni notifica/comunicazione effettuata tramite Pec si considera andata a buon fine:
• per il mittente alla data in cui la comunicazione/notificazione è stata inviata al proprio gestore attestata dalla relativa ricevuta di accettazione;
• per il destinatario alla data in cui la comunicazione/notificazione è resa disponibile nella propria casella Pec, indicata nel ricorso o nel primo atto difensivo.
Premessa la difficoltà logica di distinguere, nell'ambito del processo tributario, tra comunicazioni e notifiche, è possibile osservare che le comunicazioni costituiscono, di massima, il mezzo tipico di informazione della segreteria della Commissione Tributaria, mentre la notifica è l'unico mezzo utilizzabile dalle parti per trasmettere atti e notizie.
Le notificazioni sono fatte secondo le norme dal codice di procedura civile (articoli 137 e seguenti cod. proc. civ.), ad eccezione del luogo della notifica. Le notifiche effettuate dagli uffici fiscali o dall'ente locale possono essere effettuate, oltre che a mezzo posta, anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria.
Le comunicazioni sono effettuate, a norma dell'art. 17, D.Lgs. n. 546/1992:
mediante avviso della segreteria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. La segreteria può anche richiedere la notifica dell'avviso da parte dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale;
nel domicilio eletto o, in mancanza dell'elezione di domicilio, nella residenza dichiarata dalla parte nell'atto di costituzione in giudizio (nella sede legale, se persona giuridica). Resta salvo, tuttavia, il caso di consegna in mani proprie, per il quale il luogo in cui essa avviene è irrilevante. Quando mancano o sono assolutamente incerte sia l'elezione di domicilio, sia la dichiarazione di residenza oppure la sede nel territorio dello Stato, le comunicazioni relative agli atti del processo vanno fatte presso la segreteria della Commissione tributaria mittente. Di regola le comunicazioni devono essere fatte alle parti costituite; solo nei casi tassativamente previsti devono essere fatte alla parte anche se non costituita, ad esempio la comunicazione della data di trattazione incidentale - cautelare alle parti (art. 47 comma 2, D.Lgs. n. 546/1992).
In aggiunta ai metodi "ordinari", le comunicazioni possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'art. 76 del citato D.Lgs. n. 82/2005. A tal fine, l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo, l'indicazione è necessaria anche per evitare la "sanzione" dell'aumento del contributo unificato della metà.
In ogni caso qualunque comunicazione o notifica a mezzo posta si considera fatta nella data della spedizione. I termini che hanno inizio dalla notifica o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.
Come accennato, le comunicazioni costituiscono, di massima, il mezzo tipico di informazione della segreteria della Commissione Tributaria, e tra queste:
avvisi di trattazione ex art. 31 D.Lgs. n. 546/1992, con i quali si dà informazione alle parti costituite della data di trattazione della controversia;
comunicazioni, ex art. 37, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, alle parti costituite del dispositivo della sentenza con la data di deposito;
avviso di trattazione alle parti, ex art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, dell'istanza di sospensione nel procedimento cautelare;
documenti di trasmissione di uno dei due originali del ricorso per ottemperanza alla parte processuale pubblica ex art. 70, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992;
avviso alle parti della data di trattazione del ricorso per ottemperanza in camera di consiglio in cui vengono sentite le parti processuali in contraddittorio (art. 70, comma 6, D.Lgs. n. 546/1992);
avviso alle parti dell'emissione di ogni altro provvedimento del Giudice (monocratico o collegiale);
avviso di emissione di decreto di ammissibilità della conciliazione presentata fuori udienza (art. 48, comma 5, D.Lgs. n. 546/1992).
Nel nuovo processo tributario telematico, come detto, è previsto che le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici ai competenti indirizzi di Pec.
Orbene, l’indirizzo pec cui inviare l’atto è quello dichiarato dalla parte destinataria nel ricorso o nel primo atto difensivo ed è riportato nella nota di iscrizione a ruolo. Altresì l’indicazione dell’indirizzo pec nel ricorso o reclamo introduttivo notificato via pec, equivale ad elezione di domicilio digitale valido per le notifiche e le comunicazioni telematiche anche nei gradi successivi del processo, salvo modifica che la parte deve comunicare alle altre parti e alla commissione secondo specifiche modalità tecniche (art. 6 DM 23 dicembre 2013 n. 163).
Le variazioni dell’indirizzo di Pec:
• vanno effettuate con le apposite modalità ;
• producono effetto dal decimo giorno successivo a quello della relativa notifica alla Segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite.
Così come avviene per il processo tradizionale si ritiene che anche nel nuovo processo telematico, in mancanza di indicazioni diverse, l’indirizzo di Pec - costituente elezione di domicilio - possa essere sia quello del difensore abilitato che quello dello stesso ricorrente.
La Circolare 2/DF conferma che gli atti ed i documenti notificati via Pec devono possedere i requisiti di dimensione e forma previsti per gli atti del Ptt ovvero:
il formato elettronico deve essere:
- redatto con software di scrittura senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (la generalità dei normali e più diffusi software di videoscrittura);
- convertito in formato PDF/A-la o PDF/A-lb;
- privo di elementi attivi fra cui macro e campi variabili;
- sottoscritto con firma digitale (il nome del file sottoscritto deve avere la desinenza.pdf.p7m).
I documenti informatici allegati originariamente analogici per i quali è ammessa la scansione in formato immagine, devono essere:
- in formato PDF/A-la o PDF/A-lb, oppure TIFF con risoluzione non superiore a 300 dpi, in bianco e nero e compressione in modalità fax (CCITT Group IV);
- privi di elementi attivi fra cui macro e campi variabili;
- sottoscritti con firma digitale;
- di dimensione massima di 5 MB (per singolo documento; se il documento ha dimensione maggiore è necessario suddividerlo in più file).
In caso di atto o documento non conforme alle richiamate specifiche tecniche, il SIGIT garantisce la sola registrazione ma non identificabilità dell'autore, integrità, leggibilità e reperibilità dell'atto o documento e, in alcuni casi (documento non conforme neppure ai formati previsti dal Manuale di gestione dell'art. 5 DPCM 3 dicembre 2013), neppure la registrazione (art. 5 DM 4 agosto 2015).

8. Modalità di costituzione in giudizio e successivo deposito di atti
A pena d’inammissibilità entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il ricorrente deve costituirsi in giudizio (art. 10) mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria:
- Dell’originale del ricorso notificato tramite ufficiale giudiziario; ovvero
- Copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata (in caso di consegna o spedizione per posta l’atto depositato deve essere conforme a quello consegnato o spedito o tanto va attestato dal ricorrente, a pena di inammissibilità).
L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce.
Nel caso di notifica a mezzo Pec del ricorso, il ricorrente deve costituirsi in giudizio presso la commissione tributaria tramite il deposito mediante il S.I.Gi.T.:
• del ricorso;
• della nota di iscrizione a ruolo;
• degli atti e dei documenti allegati al ricorso.
Per essere certi del deposito, sarà rilasciata ricevuta di accettazione, recante la data di trasmissione, dal S.I.Gi.T. che successivamente rilascia anche il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale ricorsi.
Va detto che nel frattempo, il sistema del Ptt rilascia una ricevuta di accettazione a video, inviata anche all’indirizzo Pec del depositante, laddove procede ad una serie di controlli e verifiche, descritti in dettaglio dalla circolare 2/DF, riguardanti essenzialmente:
•l’assenza di virus;
•il formato dei file;
•la dimensione dei file;
•l’integrità dei file;
•la validità della firma digitale.
L’esito dei predetti controlli può dar luogo:
• al perfezionamento del deposito dell’atto processuale, ovvero
• alla mancata acquisizione dell’atto principale o di alcuni dei suoi allegati, per la presenza di determinate anomalie.
Le fattispecie bloccanti sono tassative e limitate alle anomalie più gravi, ovvero a quelle che:
• pregiudicano la sicurezza del sistema informativo (ad es. presenza di virus, ecc.);
• non permettono l’identificazione certa del soggetto da cui proviene l’atto (ad es. non integrità della firma dei file, ecc.),
• non consentono la corretta gestione e conservazione dei file relativi agli atti giudiziari.
Diversamente le anomalie non bloccanti permettono comunque il deposito dell’atto e dei documenti.
Più specificamente,
• in caso di esito positivo delle verifiche e controlli, il Ptt provvede al rilascio del numero di iscrizione al Registro generale (RGR/RGA) dei ricorsi/appelli (qualora il deposito concerna il ricorso introduttivo e gli allegati) o di apposita ricevuta (qualora il deposito concerna le controdeduzioni e gli allegati) mediante comunicazione inserita nell’area riservata personale del soggetto abilitato ed inviata alla Pec;
• in caso di riscontro di gravi anomalie bloccanti, il Ptt non rilascia il numero di RGR/RGA e/o non rilascia la ricevuta e rende disponibile la tipologia delle anomalie riscontrate mediante comunicazione inserita nell’area riservata personale del soggetto abilitato ed inviata alla Pec (le anomalie che non permettono l’iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo riguardano la presenza di virus nei file, il superamento della dimensione massima del singolo file pari a 5 MB, la non validità della firma digitale apposta sui file, la non integrità dei file firmati);
• il ricorso/appello è comunque iscritto a ruolo e le controdeduzioni vengono acquisite nel Ptt se nell’atto principale si riscontrino anomalie non bloccanti e negli allegati si riscontrino anomalie sia bloccanti sia non bloccanti (in tal caso l’allegato non viene acquisito) con comunicazione inserita nell’area riservata personale del soggetto abilitato ed inviata alla Pec.
La parte resistente procede alla costituzione in giudizio e al deposito dei relativi atti e documenti con le stesse modalità previste per il ricorrente.
Gli atti e i documenti informatici, prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, devono:
• contenere l’indicazione del numero di iscrizione assegnato al ricorso introduttivo;
• essere prodotti esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. che attesta l’avvenuto deposito con il rilascio di apposita ricevuta di accettazione recante la data di trasmissione e l’indicazione della corretta acquisizione degli atti e dei documenti informatici depositati.
Le parti possono depositare nel processo telematico anche atti e documenti in formato non informatico a condizione che consistano
? in fogli formato massimo A4;
? liberi da rilegatura;
? numerati.
A questo punto la segreteria dalla CT li acquisisce al fascicolo informatico tramite scansione e sottoscrizione digitale precisando data del deposito, numero del ruolo, parte che l’ha depositato e data del deposito.

8.1. Pagamento del contributo unificato tributario
Ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. n. 115/2002, la parte che deposita per prima l’atto principale è tenuto ad effettuare il versamento del contributo unificato tributario in base al valore dell’atto impugnato determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
A tale riguardo, il PTT richiede la compilazione di una apposta schermata all’interno della quale l’utente indica i seguenti dati:
- il valore della controversia dichiarato ovvero che la controversia è di valore indeterminabile, selezionando l’apposito flag;
- la modalità prescelta (F23, conto corrente postale, contrassegno, altro) per il versamento del CUT, ovvero la selezione dell’apposito flag riguardante la "prenotazione a debito" effettuata o la "richiesta di patrocinio a spese dello Stato";
- il codice dell’ufficio o ente e il codice tributo riportati nel modello F23. I campi sono preimpostati rispettivamente con il codice corrispondente alla Commissione Tributaria e con il codice tributo "171T".
In base al combinato disposto dell’articolo 19 del regolamento e del comma 3 dell’art. 13 dell’allegato tecnico, la parte deve scansionare la ricevuta analogica del versamento del CUT, apporvi la firma digitale ed allegarla all’atto principale selezionando l’apposita voce nella tabella dei documenti allegati.
In caso di versamento del CUT tramite contrassegno, oltre la suddetta procedura di scansione del file e trasmissione dello stesso, è necessario che la parte depositi, quanto prima, presso la segreteria della Commissione tributaria l’originale di detto contrassegno.
Si ricorda che nel portale della giustizia tributaria è disponibile per tutti gli utenti un servizio di ausilio per il calcolo dell’importo del contributo unificato tributario dovuto in base al valore della controversia.

8.2. Giudizio di appello
Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al giudizio di appello, valgono le stesse modalità indicate per il giudizio di primo grado.
Una peculiarità caratteristica del giudizio di appello telematico è rappresentata dall’esonero dall’obbligo di deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale. Tale deposito è stato espressamente surrogato dal deposito telematico dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.

9. Fascicolo informatico
Le parti possono accedere al fascicolo informatico tramite l’applicazione <<Telecontenzioso>>, utilizzando le stesse credenziali per l’accesso al SIGIT , e prelevarne o consultarne il contenuto.
E’ onere della Segreteria della Commissione tributaria formare il fascicolo informatico nel quale vanno anche inseriti:
• le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T.;
• ogni altro atto e documento informatico acquisito dal S.I.Gi.T.;
• la copia informatica degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti con le apposite modalità previste.
In sostanza, il fascicolo informatico è, altresì, formato laddove una parte (ricorrente/resistente) effettui il deposito mediante il sistema e l’altra parte (resistente/ricorrente) depositi con modalità cartacee. In tal caso, il personale di Segreteria assicura, infatti, l’acquisizione al fascicolo informatico degli atti e dei documenti cartacei.
La predetta operazione di acquisizione al fascicolo processuale informatico delle copie degli atti e dei documenti depositati su supporto analogico avviene mediante scansione in uno dei formati che ne consentano la ricerca testuale. Tuttavia, la predetta operazione potrà avvenire nel caso in cui gli atti e documenti cartacei rispettino le seguenti caratteristiche:
• formato A4;
• formati liberi da rilegatura;
• fogli numerati.
Gli atti e documenti, come sopra scansionati e firmati digitalmente, sono identificabili nel fascicolo informatico mediante i dati della controversia, ossia il numero di registro generale/di ricevuta, la data del deposito e il numero progressivo degli atti e documenti cartacei.
La consultazione è resa possibile solo dopo che l’Ufficio di Segreteria ha effettuato le necessarie operazioni di abbinamento dell’atto depositato su supporto cartaceo dal resistente con quello del ricorrente/appellante già iscritto a ruolo con modalità telematiche ovvero di abbinamento delle controdeduzioni telematiche con il ricorso depositato su supporto cartaceo.
Detto fascicolo, a condizione che contenga anche tutti i predetti atti e documenti cartacei regolarmente prodotti e acquisiti, sostituisce il fascicolo d’ufficio. Lo stesso fascicolo, inoltre:
• consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al S.I.Gi.T. la sua diretta consultazione;
• esonera le Segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copia su supporto cartaceo degli atti dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla sua consultazione.
Nel caso in cui le parti richiedano copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, la Segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all’invio della copia richiesta tramite Pec.

10. Sentenze, decreti e ordinanze
I provvedimenti del processo tributario telematico devono essere redatti come documenti informatici e devono essere sottoscritti, con firma elettronica qualificata o firma digitale, dal presidente e dall’estensore.
Gli stessi provvedimenti devono essere sottoscritti, con firma elettronica qualificata o firma digitale, dal Segretario della sezione che provvede anche al deposito della sentenza.

E’ previsto, inoltre, che i provvedimenti in questione sono trasmessi tramite il S.I.Gi.T. così come deve avvenire per la trasmissione dei documenti tra i componenti del collegio giudicante.
Stante la notevole rilevanza processuale della data di avvenuto deposito della sentenza, sarebbe forse stato opportuno che il regolamento avesse riservato qualche spazio per indicare i criteri attraverso cui individuare tale data. In mancanza - e ferma restando la prevista emanazione di un successivo regolamento per le operazioni relative alla “costituzione in giudizio mediante deposito” - resta una certa indeterminatezza derivante dal richiamo all’art. 37 del D.Lgs. n. 546/1992, per effetto del quale sembrerebbe doversi ammettere che il deposito debba avvenire con gli stessi criteri e modalità previsti per le sentenze del processo tributario tradizionale. Una simile soluzione, tuttavia, snaturerebbe in qualche misura la vocazione informatica del nuovo processo tributario telematico.
In mancanza potrebbe farsi riferimento, ma con una certa indeterminatezza, ai criteri dettati in precedenza per individuare il termine di deposito degli atti delle parti in causa per la relativa costituzione in giudizio.
Resta però il fatto che, sullo specifico aspetto, sarebbe necessario un apposito ed esplicito intervento chiarificatore.
Va infine evidenziato che, nel caso in cui sia richiesto da una delle parti la sentenza munita della formula esecutiva, il Segretario della Commissione tributaria deve provvedere, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale.

11. ALLEGATO
Slides che sono state presentate e pubblicizzate al Corso di formazione dei professionisti e privati dal titolo “Processo tributario: le nuove procedure telematiche” organizzato dal MEF Dipartimento delle Finanze – Direzione della giustizia tributaria – 13 febbraio 2017 – Bari – Le slides sono state realizzate e compilate dal MEF

 

 Avv.MaurizioVillani Avv. Iolanda Pansardi
 

Immagini della notizia

avv. maurizio villani

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