Contributi Arneo "richieste illegittime": annullate cartelle esattoriali. La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce annulla gli avvisi di pagamento per l’anno 2014 del Consorzio di bonifica ARNEO.

avv. maurizio villani

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"L'Arneo non ha alcun diritto a chiedere e riscuotere i contributi per l'anno 2014 perché non è stato dimostrato alcun intervento di manutenzione e di bonifica, tale da essere considerato come vantaggio specifico e diretto per gli immobili": questa è in sintesi la motivazione delle due sentenze con le quali la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, ha condannato il Consorzio di bonifica Arneo, totalmente annullando gli avvisi di pagamento. Ad evidenziarlo Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ancora più convinto che tale comportamento debba essere censurato dopo aver letto le interessanti sentenze depositata oggi Venerdì, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sez. 4, accogliendo le eccezioni formulate da due contribuenti difesi dall’avvocato Maurizio Villani. Le pronuncie del giudice civile sembrano destinate a costituire un “precedente” importante nella vicenda tornata d’attualità negli ultimi mesi, sull’asse Lecce-Bari, dove i contributi per l’Arneo infiammano il dibattito politico, in aggiunta ai nodi sulla sanità e sull’ambiente che il governatore della Puglia, Michele Emiliano, dovrà sciogliere. Innanzitutto l’avvocato Villani ha sostenuto che l’onere della prova, alla base del processo, vale a dire la “dimostrazione degli interventi eseguiti” spetta non già agli attori ma all’Arneo, perché “per quanto concerne la manutenzione delle opere di prevalente uso ed interesse dei consorziati, la Regione concorre alla spesa sino all’80 per cento della stessa, sia che si tratti di opere realizzate a suo tempo dal Ministero dell’Agricoltura, delle foreste e della Cassa del Mezzogiorno, sia che si tratti di opere realizzate dalla stessa Regione. Nelle sentenze il giudice sottolinea che “il contributo viene graduato tenendo conto sia del beneficio ricavato dagli utenti, che del limite di sopportabilità dell’onere da parte della contribuenza”. E che “gli interventi da eseguire in ciascun esercizio finanziario sono deliberati dalla Giunta”. Di conseguenza, “in un sistema così regolato dal legislatore regionale, andrebbe contro ogni logica e coerenza, nonché con il principio di vicinanza della prova, imporre ai proprietari di dimostrare che opere oggetto di domanda di pagamento rientrino o meno tra quelle coperte integralmente dai finanziamenti regionali. Fatta questa premessa, il giudice è entrato nel merito della pretesa dell’Arneo, rammentando che “l’attività dei consorzi di bonifica è di supporto allo sviluppo dell’agricoltura” e che è “divenuta strumento di protezione e difesa del territorio agricolo e urbano attraverso il mantenimento in efficienza delle canalizzazioni che raccolgono acque reflue. Pertanto, si legge ancora, il beneficio fondiario, quale requisito dell’imposizione contributiva, deve intendersi anche come relativo a un’azione di prevenzione rispetto ai rischi di allagamento e di degrado ambientale in caso di ostruzione o malfunzionamento dei canali presenti sul territorio. Rischi che inciderebbero negativamente sullo stesso valore dei terreni interessati. Il vantaggio legato al pagamento del contributo dovrebbe essere “diretto e specifico, alla stregua di una vera e propria qualità del fondo e deve essere conseguito o conseguibile dal singolo bene a causa e per effetto di iniziative e attività del Consorzio”. Il giudice, quindi, è arrivato alla conclusione secondo cui va “dichiarata la insussistenza del diritto del Consorzio alla riscossione dei contributi relativi al 2014, come richiesti, non avendo per tale annualità, l’Arneo dimostrato di aver effettuato interventi di manutenzione a sue spese, direttamente e specificamente utili per i fondi, tali da costituire un vantaggio”. Quel che conta, ora, è l’assunto sul quale il civilista ha imbastito il ricorso da cui è scaturita la decisione del Tribunale. 

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