Trust e imposte indirette

maurizio villani

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Il trust è un istituto giuridico proprio dei sistemi di common law. È stato introdotto in Italia per effetto della legge n. 364 del 1989, con cui è stata ratificata la Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento (adottata a L’Aja il 1 luglio 1985).
Con il trust un soggetto (settlor) trasferisce uno o più beni ad un altro soggetto (trustee), affinché li utilizzi a vantaggio di un terzo beneficiario (beneficiary) o per il perseguimento di uno scopo. Con il conferimento, il settlor perde in via definitiva la proprietà delle cose.
Ebbene, ad oggi, tale istituto risulta ancora privo di una disciplina italiana che ne regoli compiutamente i vari aspetti giuridici. Tuttavia, sul versante interno, non mancano proposte legislative finalizzate ad introdurre nel codice civile il corrispondente contratto di fiducia ed a regolarne alcuni profili fiscali, nonché interventi volti ad adeguare ed armonizzare il nostro sistema con l’ordinamento sovranazionale europeo, così come si evince dalla recente legge di delegazione europea 2015 (l. n. 170/2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1.09.2015 (contenente, tra l’altro, i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva Ue 2015/849, c.d. “direttiva antiriciclaggio”). A tal fine, è prevista l’istituzione, in una sezione ad accesso riservato del Registro delle Imprese, di un Registro apposito per i titolari di trust, enti e gruppi societari, in cui confluiranno tutte le informazioni sui titolari effettivi di tali soggetti, che potranno essere consultate sia dalle Autorità competenti, tra cui l’Agenzia delle Entrate per il contrasto all’evasione, sia dai soggetti gravati dagli obblighi di adeguata verifica, previo accreditamento.
La crescente importanza del trust, anche nel nostro ordinamento, è, dunque, il riflesso delle sue innumerevoli applicazioni pratiche, poiché, in quanto strumento versatile e flessibile , si presta al raggiungimento di diversi obiettivi e scopi.
Invero, il trust può assumere diverse tipologie e tratti peculiari che non fanno altro che arricchire il modello tracciato dalla Convenzione dell’Aja. Nella prassi sono emersi:
a. il “trust autodichiarato”, quando la separazione patrimoniale si verifica all’interno del medesimo patrimonio poiché il Disponente (settlor) ed il Trustee coincidono. Invero, il Disponente non attua alcun trasferimento ad un terzo soggetto, ma si limita ad apporre un vincolo di destinazione su alcuni suoi beni, separandoli dal restante suo patrimonio. La segregazione, pertanto, si verifica all'interno del patrimonio del Disponente;
b. il “trust con beneficiario”, qualora i beni siano gestiti nell’interesse di un soggetto determinato;
c. il “trust di scopo”, se vi sia un fine stabilito da raggiungere (come ad es. nei trust a scopo di garanzia);
d. il “trust liberale”, disponendo così di assetti familiari e non;
e. il “trust commerciale”, per disporre la segregazione di attività d’impresa;
f. il “trust liquidatorio”, al fine di soddisfare i creditori;
g. a seconda dell’oggetto poi, il trust può essere o meno immobiliare.
h. Inoltre, si può prevedere anche un “trust revocabile”, riservando al disponente la facoltà di revocare l’attribuzione dei diritti ceduti e vincolati.
Lo stesso può avere efficacia durante la vita del disponente, in tal caso si avrà un “expressed trust”, ovvero dopo la morte del disponente ed essere istituito mediante disposizione testamentaria, c.d. “trust testamentario o mortis causa”.
i. Ed ancora, a seconda che i beneficiari siano individuati nello stesso atto istitutivo del trust, predeterminando la ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del reddito del trust, ovvero che i beneficiari e le rispettive posizioni siano rimesse al trustee o al protector, si distingue in “fixed trust” o “trust discrezionale”.
Peraltro, se sul piano civilistico il referente normativo resta ancora la Convenzione de L’Aja, atteso che la legge 364/89 si limita a recepirne il contenuto, è opportuno segnalare come sotto il profilo fiscale l’art. 19 della stessa prevede che “La Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale”. Ne discende, dunque, che la fiscalità dei trusts è una problematica interna al singolo Stato, libero ed autonomo nell’individuare il relativo regime impositivo.
In Italia le prime disposizioni finanziarie in materia di trust sono state introdotte dall’articolo 1, commi da 74 a 76 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007, di seguito “finanziaria 2007”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006, includendo, così, i trust tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES).
In materia di imposizione indiretta, invece, il legislatore è intervenuto con specifiche disposizioni: l’art. 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 riguardante l’imposta di registro; la legge di conversione 24 novembre 2006 n. 286, relativa all’applicazione delle imposte di successione e donazione alla costituzione di vincoli di destinazione; nonché con la finanziaria 2007, prevedendo franchigie ed agevolazioni.
Tuttavia, tali interventi hanno lasciato spazio a molti dubbi interpretativi; l’Amministrazione finanziaria, la Dottrina e la Giurisprudenza di merito e di legittimità hanno reso, infatti, soluzioni così contrastanti tra loro, da contribuire a creare solo un quadro di grande incertezza fiscale in materia di trust.
Ciò posto, il presente articolo si pone l’obiettivo di contribuire ad individuare, attraverso la disamina dei più recenti approdi normativi e giurisprudenziale, lo stato dell’arte della fiscalità indiretta riguardante il trust, anche al fine di valutare se tale istituto possa essere, a confronto con quelli più tradizionali, quali la donazione dell’azienda o il patto di famiglia, un utile strumento per il passaggio generazionale dell’impresa.


2. RIFERIMENTI NORMATIVI: ELEMENTI STRUTTURALI DEL TRUST NELLA CONVENZIONE DELL’AJA
Ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione dell’Aja, “per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
Il trust presenta le seguenti caratteristiche:
a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
c) il trustee e? investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.
Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti
in qualità di beneficiario non e? necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust”.
Ebbene, il trust è un negozio giuridico attraverso il quale il proprietario originario (settlor), con un atto dispositivo, anche unilaterale, inter vivos o mortis causa, trasferisce la proprietà di beni o di diritti ad un gestore (trustee), che è vincolato ad amministrarli in favore di determinati soggetti (beneficiari) ovvero per raggiungere un determinato scopo (trust di scopo), secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo, che può prevedere altresì la figura del protector, deputato a controllare la gestione fiduciaria.
Il trust, negozio unilaterale che non necessita di accettazione da parte dei beneficiari, implica inoltre, una segregazione patrimoniale grazie al meccanismo pubblicitario della trascrizione o degli adempimenti correlati. Invero, con il trust si verifica un fenomeno di trasferimento della proprietà dal settlor, al trustee e una concomitante separazione patrimoniale dei beni trasferiti dal restante patrimonio di quest’ultimo, atteso il vincolo di destinazione gravante sugli stessi, con la conseguenza che detti beni non potranno essere aggrediti dai creditori del gestore. Si ha, dunque, uno sdoppiamento della proprietà: da un lato, il trustee è il proprietario formale dei beni o diritti; dall’altro, secondo l’equity, propria del sistema anglosassone, la proprietà sostanziale spetta al beneficiario, cioè al soggetto nel cui interesse il bene deve essere utilizzato e a cui favore il bene deve essere funzionalizzato. Peraltro, nella prassi, frequenti sono i casi di trust autodichiarato, in cui cioè il settlor coincide con il trustee.
Sotto il profilo causale, però, il trust ha una causa unitaria consistente nella destinazione del bene o del diritto ad una determinata finalità o ad uno o più soggetti determinati.
Ed infatti, nel trust, il trustee ha un vero e proprio obbligo nei confronti dei beneficiari (e non del disponente), i quali possono esercitare tutte le azioni a tutela della proprietà e “vantare un diritto di seguito con chiari connotati di realità” .
È evidente, dunque, che tale istituto implichi problemi di coordinamento con i principi del nostro ordinamento, tanto sul piano civilistico, quanto sul versante fiscale, attesa la scissione che introduce tra proprietario formale e sostanziale e tra titolare del bene e soggetto nella cui sfera patrimoniale si verifica l’arricchimento.

3. FISCALITA’ INDIRETTA DEL TRUST SECONDO L’AGENZIA DELLE ENTRATE: CIRCOLARI N. 48/E/2007 E N.3/E/2008
Dopo aver analizzato gli aspetti fondamentali dell’istituto del trust, è utile passare in rassegna, sotto il profilo strutturale, i “presupposti impositivi rilevanti agli effetti delle imposte indirette” , così come enucleati dall’Agenzia delle Entrate nelle proprie circolari.
Questi sono:
- l’atto istitutivo;
- l’atto dispositivo;
- le eventuali operazioni compiute durante il trust;
- il trasferimento dei beni ai beneficiari.
Orbene, le imposte indirette hanno come presupposto l’utilizzazione della ricchezza, cioè atti o fatti che fanno desumere, appunto indirettamente, la disponibilità di un reddito o di un patrimonio; sono, dunque, indicatori di capacità contributiva del soggetto passivo, in occasione degli scambi, dei consumi e degli affari.
Tra queste abbiamo:
- l’imposta di registro;
- l’imposta sulle donazioni e successioni
- e le imposte ipocatastali.

 

3.1 L’atto istitutivo del trust e le imposte di registro ex art. 11 dpr 131/1986
Ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione dell’Aja, quest’ultima “si applica solo ai trusts istituiti volontariamente e comprovati per iscritto”.
Nel nostro sistema, dunque, il trust validamente costituito per mezzo di scrittura privata autenticata o per atto pubblico, deve poi essere registrato ai sensi dell’articolo 2, lettera a), Dpr 131/1986.
L’imposta di registro, disciplinata dal D.P.R. del 26 aprile 1986, n.131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro TUR) cui sono allegate una Tariffa ed una Tabella, è una imposta reale, indiretta, sugli affari, in quanto colpisce la capacità contributiva che si desume da vari negozi giuridici, manifestazione della capacità economica del soggetto. È un’imposta d’atto, poiché il tributo è ontologicamente legato all’atto stesso.
Peraltro, la stessa ha natura promiscua, potendosi configurare alternativamente come una tassa, quando si applica in misura fissa (attualmente nell’ammontare di €200); ovvero come imposta, quando si applica in misura proporzionale al valore dell’atto a cui si riferisce.
Secondo quanto previsto dagli artt. 1, 3 e 9 della tariffa parte prima, Dpr 131/1986, gli atti a titolo oneroso, ovvero atti di natura dichiarativa e gli atti diversi aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale sono assoggettati all’imposta in misura proporzionale; diversamente da tutti quegli atti individuati in via residuale dall’art.11 della tariffa stessa, per i quali è prevista l’applicazione dell'imposta nella misura fissa ivi indicata.
Ebbene, con la circolare n. 48/E/2007 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “l’atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di costituire il trust, che non contempli anche il trasferimento di beni nel trust (disposto in un momento successivo), se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale atto privo di contenuto patrimoniale”.

3.2 L’atto dispositivo e le imposte di donazione e successione ex art. 2, co. 47 d.l. 262/2006
Con l’atto dispositivo, qualificabile negozio a titolo gratuito, il settlor conferisce i beni nel trust vincolandoli al fine per cui lo stesso è costituito o perché vengano gestiti in favore di determinati soggetti. Tale vincolo implica l’impossibilità di distrarre tali beni dallo scopo prefissato. Essi “costituiscono un patrimonio con una specifica autonomia giuridica rispetto a quello del disponente e del trustee” .
Il trust, dunque, sebbene con peculiari caratteristiche, rappresenta secondo l’Agenzia delle Entrate uno dei casi in cui si realizza un vincolo di destinazione che, in quanto tale, è assoggettabile alla reintrodotta imposta sulle successioni e donazione, che secondo le disposizioni stabilite all’art. 2, commi da 47 a 49 del decreto legge n. 262 del 2006, si applica anche alla costituzione di vincoli di destinazione.
L’Amministrazione finanziaria, sottolineando come non sempre i vincoli di destinazione comportino trasferimento di beni da un soggetto all’altro, si premura inoltre di specificare che “il vincolo realizzato su beni che, seppur separati rispetto al patrimonio del disponente, rimangano a quest’ultimo intestati, non può considerarsi un atto dispositivo rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta”.
Tuttavia, tale premessa non viene applicata al trust. Si legge, infatti: “ La costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust. Pertanto, anche nel trust auto-dichiarato, in cui il settlor assume le funzioni di trustee, l’attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni”.
Tale conclusione trova il suo fondamento nella stessa natura del trust, poiché come affermato nella circolare n. 48 del 2007, poi ripresa da quella del 2008, “il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo). L’unicità della causa fa sì che l’imposta sulle successioni e donazioni
dovuta sulla costituzione di vincoli di destinazione debba essere corrisposta al momento della segregazione del patrimonio nella misura dell’8 per cento ”, salvo a tener conto dei rapporti di parentela e affinità, intercorrenti tra il disponente e il beneficiario (non con il trustee) ai fini della determinazione delle aliquote. Si precisa, inoltre, che “Al fine della individuazione dei soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta, occorre far riferimento all’articolo 5, comma 1, del TUS, in base al quale: “L’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi”. Ciò posto, il soggetto passivo dell’imposta sulle successioni e donazioni è il trust, in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione segregativa”. Secondo tale ricostruzione, dunque, i beni “hanno già scontato l’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust, funzionale all’interesse dei beneficiari” per cui “la devoluzione ai beneficiari (e non ai terzi in genere) dei beni vincolati in trust non realizza, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo ulteriore” (cfr circolare 3/2008).
La tassazione, dunque, si realizza al momento della separazione/segregazione dei beni, in termini di “anticipazione” del prelievo rispetto al futuro arricchimento.

3.3 L’atto dispositivo e le imposte ipotecarie e catastali ex artt. 2 e 10 d.lgs.347/1990
“Gli atti inter vivos o mortis causa riconducibili nell’ambito dell’imposta sulle successioni e donazioni che comportino il trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari, sono altresì soggetti all’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale. Queste ultime imposte sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di tali atti e per la loro voltura catastale, secondo le modalità stabilite dal Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale, approvato con DLGS. 31 ottobre 1990, n. 347 (TUIC). In particolare, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute con l’aliquota proporzionale, pari rispettivamente al 2 e all’1 per cento, solo per le disposizioni e gli atti ad effetto traslativo”(circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E/2008).
Ai fini di tali imposte, però, l’Amministrazione Finanziaria non riprende le considerazioni svolte in precedenza in riferimento alle imposte di successione e donazione, per cui le prime, “anche in caso di trust, sono dovute in misura proporzionale con esclusivo riferimento agli atti ad effetto traslativo”.
Tuttavia, come specificato nella Circolare 48/E/2007 “Sia l’attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonche? i trasferimenti eventualmente effettuati durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale”.

3.4 Le operazioni effettuate durante il trust
È noto che durante la vita del trust, il trustee può porre in essere atti di gestione del patrimonio, come ad esempio atti di acquisto e vendita.
Tali atti come ribadito dalle circolari in esame devono essere assoggettate ad autonoma imposizione, “secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto” (Circolare 48/E/2007).

 


3.5 Trasferimento dei beni ai beneficiari
Diretta conseguenza della impostazione seguita in materia di imposte di successione e donazione, per cui le stesse vanno applicate sin dal momento in cui si verifica l’effetto segregativo, è che il trasferimento dei beni ai beneficiari all’atto di scioglimento o cessazione del vincolo non sarà assoggettato alla medesima imposta, per cui “l’eventuale incremento del patrimonio del trust non sconterà l’imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione” (cfr circolare 48/2007, punto 5.5).

4 LE DIVERGENTI OPINIONI DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO
L’impostazione seguita dalla Agenzia delle Entrate sia in merito all’imposta di successione e donazione, che alle imposte ipocatastali, non ha, però, convinto la Dottrina e la Giurisprudenza tributaria di merito.
Invero, se l’Amministrazione propende per l’applicazione dell’imposta di successione e donazione solo nei casi in cui, con l’istituzione di un vincolo di destinazione, si verifichi un “trasferimento di beni e diritti”, tale ultima espressione secondo la Dottrina dovrebbe essere compiutamente “riferita al complesso degli effetti giuridici che determinano un incremento patrimoniale, cosicché assume rilievo, nell’individuazione del presupposto dell’imposta in considerazione, non il singolo atto nei suoi profili strutturali o per la sua causa, ma un complesso di effetti giuridici, riconducibili alle nozioni di attribuzione o di “effetto liberale”, che implicano incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio e correlato decremento di un altro” .
A suffragio di tale interpretazione viene richiamata l’indicazione normativa di cui ai commi 49 e 50 dell’articolo 2 della legge di conversione del decreto d.l. 262/2006, che fa espressamente riferimento, per l’individuazione delle aliquote d’imposta, al grado di parentela del disponente con il beneficiario, che sarebbe, dunque “l’unico soggetto passivo dell’imposta. Solo in capo a quest’ultimo, infatti, si producono stabilmente quegli incrementi patrimoniali che costituiscono presupposto del tributo in considerazione” .
La dottrina, dunque, pone l’accento sulla funzione strumentale che ha il trasferimento dei beni dal disponente al trustee, rispetto all’arricchimento dei beneficiari, indice di capacità contributiva, che si verificherà solo in un momento successivo. Invero, “l’effetto segregativo del patrimonio costituisce un mero schema procedimentale-organizzativo, strumentale all’attuazione dell’interesse sostanziale in concreto perseguito dal soggetto disponente (…)La separatezza del patrimonio costituisce, infatti, una utilità-mezzo e non una utilità-fine” .
Si ripudia, dunque, quella visione atomistica del trust che viene accolta dall’Agenzia delle Entrate, per accedere ad una interpretazione della normativa di cui all’art. 2 c. 47 d.l. 262/2006 costituzionalmente orientata e conforme al principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost..
Invero, l’interpretazione data nelle richiamate circolari mal si adegua alla tassazione dei trust di scopo, in cui obiettivo ultimo è, come suddetto, il raggiungimento di un fine e non l’arricchimento di determinati soggetti. Arricchimento che, benchè presupposto impositivo, potrebbe anche non verificarsi.
Analoghe considerazioni valgono per i trust non liberali, in cui i trasferimenti di ricchezza sono conseguenza di operazioni negoziali onerose, che si pongono, quindi, al di fuori dell’ambito applicativo del tributo .
Espressione di tale orientamento è, tra le altre, la sentenza della Ctp di Macerata n. 207/02/2012, che si è pronunciata avverso l’avviso di liquidazione emanato dall’Amministrazione finanziaria la quale lamentava un’errata imposizione di un atto istitutivo di un trust di garanzia, sottoposto alle sole imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale, sostenendo la sua assoggettabilità anche ai fini dell’imposta di donazione e successione. La Commissione, però, superando le difese dell’amministrazione ha sostenuto che “È evidente la mancanza di qualsiasi intento di liberalità nei confronti del trustee, costituendo quest'ultimo un mero strumento per la realizzazione dello scopo;(…) Ugualmente evidente è che il negozio posto in essere non genera un incremento di ricchezza a favore del trustee e presenta una sostanziale neutralità sotto il profilo economico. Non si ritiene quindi applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni, né l'imposta di registro in misura proporzionale (cfr. Comm. Trib. Regionale di Roma, Sez. distaccata di Latina 29/9/2011);(…) la funzione dell'atto attributivo di beni al trustee è quello di consentirgli, attraverso il controllo dei beni stessi, di attuare il programma predisposto e l'atto di trasferimento dei disponenti al trustee, quindi, è atto strumentale e neutro”.
La prassi amministrativa desta, inoltre, perplessità in relazione alle ipotesi in cui i beneficiari non siano determinati , ovvero sussista una mera aspettativa giuridica all’arricchimento, che non si configura quale una posizione giuridica incontrovertibile e tutelata. In tali ipotesi, la dottrina e la giurisprudenza di merito avevano ritenuto maggiormente coerente “applicare in via analogica l’art. 58, secondo comma, d.lgs. 346/1990, e rinviare l’imposizione al momento della attribuzione al beneficiario o, quanto meno, al momento in cui è determinata la posizione giuridica del beneficiario stesso” , in quanto è proprio il collegamento tra la segregazione e il futuro arricchimento che giustifica la tassazione.
Ancora più problematica appare poi la ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate rispetto alle ipotesi di c.d. trust autodichiarato. Invero, dopo aver affermato che il trust deve essere inquadrato nell’ambito dei vincoli di destinazione, correttamente l’amministrazione ritiene assoggettabile all’imposta sulla successioni e donazioni solo quei vincoli ad effetti traslativi, giacché il presupposto impositivo deve essere rinvenuto nel trasferimento dei beni. Ebbene, tale premessa viene del tutto obliterata in relazione al trust, atteso che nel caso in cui settlor e trustee coincidano evidentemente si crea solo una separazione patrimoniale, ma non un trasferimento della proprietà. Ciò avrebbe dovuto condurre l’amministrazione a ritenere tale ipotesi estranee all’ambito applicativo dell’imposta de qua, con la conseguenza che al trust autodichiarato dovrebbe applicarsi l’imposta di registro in misura fissa al momento dell’istituzione del trust, con eventuale tassazione proporzionale (con imposta di successione e donazione) in un momento successivo.
Ed infatti, in tal senso si è espressa anche la Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza n.73/15/2012, in relazione all’istituzione di un trust auto-dichiarato, con contestuale trasferimento di cespiti immobiliari in esso, per il quale l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione al fine di recuperare l’imposta sulle donazioni, applicando l’aliquota dell’8% al valore dei beni medesimi. Nella pronuncia si legge: “la ratio della legge sulle donazioni è quella di tassare l’incremento patrimoniale del soggetto beneficiario, requisito, quest’ultimo, che non sussiste obbligatoriamente nell’ipotesi di trasferimento di beni o diritti non sorretti dallo spirito di liberalità. E tale spirito manca nel caso di costituzione di vincolo di destinazione il quale non comporta arricchimento o mutamento patrimoniale”.
Peraltro, seguendo la prassi amministrativa la determinazione del quantum dell’imposta dovrebbe essere parametrato alla ricchezza espressa dal patrimonio segregato, “che può non coincidere con il [futuro] vantaggio patrimoniale” .
Nella maggior parte dei casi, invero, il beneficiario non riceve proprio quel bene conferito nel trust, poiché il disponente potrebbe prevedere il versamento ai beneficiari delle sole utilità prodotte dalla gestione dei beni, con successivo ritrasferimento dei beni a sé stesso. Pertanto, quando la ricchezza successivamente trasferita non coincida con la dotazione iniziale del trust, atteso che è l’incremento patrimoniale connesso al trasferimento di ricchezza espressa dal bene trasferito il presupposto imponibile, nonché il parametro di commisurazione del tributo, si dovrebbe concludere per rinviare la tassazione al momento delle effettive attribuzioni ai beneficiari .
Ulteriore profilo problematico è quello inerente le imposte ipocatastali, che secondo il citato Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 58-2010/T, sono dovute solo al momento del trasferimento finale degli immobili ai beneficiari del trust. Ciò in quanto “Anche per l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale, infatti, è necessario che il presupposto d’imposta sia manifestativo di capacità contributiva, talché si comprende come in ipotesi di trasferimento di beni dal disponente al trustee l’arricchimento, che è presupposto dell’imposta di successione e donazione e, conseguentemente, anche delle imposte ipotecaria e catastale, difetti e che pertanto non appaia appropriata una imposizione della vicenda traslativa con ricorso ai criteri impositivi in misura proporzionale” . In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito, tra cui si può ricordare la sentenza della CTP di Lodi n.100/01/13 del 25.07.2013 , la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, n. 571/2013 del 01.07.2013 , la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, n. 54/34/13 del 11.03.2013 , seguite successivamente da molte altre di analogo tenore.

5 I PRIMI INTERVENTI ORGANICI DELLA CORTE DI CASSAZIONE E LE CRITICHE DELLA DOTTRINA. LA SUCCESIVA GIURISPRUDENZA DI MERITO
In questo variegato panorama interpretativo, si inseriscono i primi interventi organici della Corte di Cassazione in materia di trust, che, tuttavia, hanno destato grande perplessità.
Invero, non solo l’interpretazione del sistema impositivo propugnato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito non è stato accolto, ma il Giudice di Legittimità si è spinto oltre, creando “dal nulla, una fantomatica “nuova” imposta sui vincoli di destinazione, autonoma e diversa rispetto a quella sulle successioni e donazioni” .
Ebbene, con le ordinanze nn. 3735 e 3737 del 24.02.2015, la Corte di Cassazione, in relazione alla costituzione di un trust autodichiarato e a scopo di garanzia, ha affermato che dalla lettura del 47° comma dell'articolo 2 del decreto legge 262/06, come convertito, si evince che “l'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli”. Si precisa che i vincoli non si riferiscono ai negozi, ma all’effetto giuridico di destinazione prodotto, per cui “il legislatore, evocando soltanto l'effetto, ha inequivocabilmente attratto nell'area applicativa della norma tutti i regolamenti capaci di produrlo”, tra cui anche il trust.
Ne consegue che "L'atto col quale il disponente vincoli beni a sé appartenenti al perseguimento della finalità di rafforzamento della generica garanzia patrimoniale già prestata (…), in quanto fonte di costituzione di vincoli di destinazione, è assoggettato all'imposta gravante su tali vincoli a norma del 47° comma dell'articolo 2 del decreto legge 262 del 2006, convertito dalla legge 286 del 2006" .
Invero, “L'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova (…); essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del decreto legislativo 346/90 (in quanto compatibili: comma 50 dell'art. 2 del d.l. 262/06, come convertito), ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta” poiché il relativo presupposto impositivo “è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impoverirsi”. La Corte, sottolinea che sostenendo la necessità di un trasferimento e del relativo arricchimento, si avrebbe una interpretatio abrogans della nuova normativa, del tutto superflua rispetto a quella classica sulle successioni e sulle donazioni. In tal modo, secondo gli ermellini si superano anche i dubbi di legittimità costituzionale delle dette disposizioni in relazione ai “principi di ragionevolezza e di capacità contributiva, in ragione della mancanza di arricchimento”, “ giacché il contenuto patrimoniale referente di capacità contributiva è ragguagliato all'utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone”.
Peraltro, secondo la Corte essendo l’utilità economica gravata dal peso del prelievo fiscale, questo in definitiva inciderà sul beneficiario finale, cui la stessa è destinata a pervenire.
Ebbene, tale impostazione non poteva non sollevare le perplessità di quanti hanno ritenuto che così ragionando non dovrebbero essere tassati con la detta imposta soltanto la costituzione di trust, ma anche tutti gli altri negozi non traslativi che producono quale effetto un vincolo di destinazione, ritenuti precedentemente, anche dalla stessa Agenzia delle Entrate, estranei all’ambito applicativo della norma. Nel recente studio tributario n. 132-2015/T del Consiglio Nazionale del Notariato si rileva, infatti, che “L’impostazione accolta nelle sentenze in esame della Corte di Cassazione potrebbe invece condurre ad affermare l’imposizione proporzionale anche alle fattispecie di atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c., ai trust auto dichiarati, ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 bis c.c., ad ogni tipologia di fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., al fondo comune della rete-contratto. Inoltre, dalla affermata autonomia del presupposto impositivo da quello del tributo donativo e successorio, deriva l’ulteriore conseguenza dell’assoggettamento ad imposta del vincolo di destinazione indipendentemente dalla natura onerosa, liberale o gratuita dell’assetto negoziale, ancora una volta in controtendenza rispetto a quanto sostenuto da dottrina e giurisprudenza di merito prevalenti, secondo cui sarebbero rilevanti, ai fini della imposizione proporzionale nel tributo donativo e successorio, solo i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose” .
Ed invero, la Dottrina evidenzia tre principali aspetti critici nella ricostruzione della Suprema Corte:
a. In primo luogo, si sostiene che l’interpretazione letterale dell’art. 2 comma 47 del D.l. 262/2006 non possa trovare seguito, atteso che la disposizioni in oggetto si limita a reintrodurre l’imposta sulle successioni e donazioni, senza istituire nuovi tributi.
b. In secondo luogo, l’imposizione sulla [mera] costituzione del vincolo di destinazione, indipendentemente dal verificarsi di una fattispecie traslativa, non sarebbe costituzionalmente legittima, ai sensi dell’art. 53 Cost., perché non correlata ad una forza economica effettiva” .
c. Infine, facendo leva sul principio della coerenza logica dei singoli tributi rinvenibile dall’art. 53 Cost, si sostiene l’irragionevolezza della scomposizione del presupposto del tributo: da un lato, il trasferimento di beni o diritti per causa di morte, donazione o a titolo gratuito; dall’altro, la costituzione di vincoli di destinazione. Ad avallare tale impostazione si richiama “la struttura normativa dell’imposta, che presuppone (in termini di soggetti passivi, base imponibile 5 ed aliquote) che vi sia un patrimonio che si trasferisce da un soggetto all’altro, che lo stesso sia valutato in occasione del trasferimento e che sia configurabile un “beneficiario” del trasferimento quale soggetto passivo del tributo” .
Peraltro, come precisato al punto 3.2 del presente articolo, l’Agenzia delle Entrate valorizzando la tassazione al momento della costituzione del vincolo come una anticipazione del futuro arricchimento dei beneficiari, determinava il quantum d’imposta in relazione ai rapporti di parentela intercorrenti tra il disponente e i beneficiari e impediva che il trasferimento della ricchezza a questi ultimi venisse nuovamente tassato.
Oggi, invece, secondo la Dottrina, seguendo l’impostazione della Suprema Corte si dovrebbe irrazionalmente concludere per una doppia tassazione: una prima imposta colpirebbe la costituzione del vincolo di destinazione in sè e per sé considerata; un’altra, in particolare quella sulle donazioni, il trasferimento gratuito della ricchezza ai beneficiari finali.
Nonostante le critiche della dottrina, in un primo momento si sono registrate alcune sentenze di merito conformi all’orientamento della Suprema Corte. In tal senso si è espressa, quanto all’imposta di donazione e successione, la CTP di Roma con la sentenza n. 6615/25/15 del 25.03.2015 e quella di Milano con la sentenza n. 6579/46/15.
Anche in queste ultime sentenze (si veda, altresì, CTP di Treviso sentenza n. 379/09/15 del 28.04.2015), tuttavia, non è mai stata accolta la soluzione data dai Giudici di legittimità nella sentenza n. 3886/2015, in relazione alle imposte ipotecaria e catastale, da applicare in misura proporzionale al momento di costituzione del vincolo.
Infatti, dalle motivazioni si evince che i giudici considerano il trust un atto strumentale e neutro per la realizzazione di un programma predisposto, da cui discende una mera aspettativa giuridica per il beneficiario, con la conseguenza che con la costituzione del vincolo non si registra un trasferimento di ricchezza, che viene considerato l’evento condizionante dell’applicazione delle imposte ipocatastali in misura proporzionale. In tutti questi casi si è, dunque, preferito seguire la strada dell’imposizione in misura fissa nel momento della segregazione dei beni in trust.
Ciò posto, la sezione tributaria della Cassazione Civile è nuovamente intervenuta sul punto con le sentenze nn. 25478, 25479 e 25480 del 18 dicembre 2015, affermando che “la costituzione di un trust va considerata estranea al presupposto dell'imposta indiretta sui trasferimenti in misura proporzionale, sia essa l'imposta di registro (qui la cassazione riprende le teorie sviluppatesi in giurisprudenza rispetto al fondo patrimoniale di cui all’art. 167 c.c.) sia essa l'imposta ipotecaria o l'imposta catastale, mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario. E, quanto alle imposte ipotecaria e catastale, l'atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l'applicazione di dette imposte in misura fissa (art. l del d.lgs. n. 347-90 e 4 dell'allegata tariffa, quanto all'ipotecaria; art. 10, 2 ° comma, del d.lgs. cit., quanto alla catastale)” .
Si ribadisce, infatti, che “La particolarità del trust è l'acquisto da parte del trustee (laddove, o nella misura in cui, il trust non sia autodichiarato). Ma quell'acquisto costituisce solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell'effetto finale successivo, che si determina nell'attribuzione definitiva del bene al beneficiario. Sicché non rileva, giacché solo l'attribuzione al beneficiario può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza”.
Ebbene, l'arricchimento del beneficiario, che è l’unico indice di capacità contributiva, “si realizza con la mediazione della causa fiduciaria cui è soggetta la previa attribuzione dei beni al trustee”.
Tuttavia, la portata innovativa delle dette pronunce appare molto limitata, poiché i casi in cui si è espressa la Corte fanno riferimento alla costituzione di trust antecedenti al 3.10.2006, data dalla quale trovano applicazione le disposizioni relative alla leggi 286/2006, 296/2006 e 244/2007 che prevedono “l’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni quanto ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione”.
Ciò nonostante, tale sentenza è stata più volte richiamata dalla successiva giurisprudenza di merito, che ha dichiarato illegittima la pretesa dell’Agenzia dell’Entrate relativamente al pagamento in misura proporzionale delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali. In tal senso, si sono espresse, tra le altre, la CTP di Milano, con la sentenza n. 1109/46/1 del 22.01.2016; la CTP di Lodi, con la sentenza n. 16/16 del 27.01.2016; la CTR di Milano, con la sentenza n. 1560 del 17.02.2016 ; la CTP di Sondrio, con la sentenza n. 81.03.2016 del 22.04.2016.
Invero, sporadiche sono le sentenze che quanto alle imposte ipotecaria e catastale sostengono ancora l’applicabilità dell’imposizione in misura proporzionale nel momento di segregazione dei beni in trust. Fa parte di questo orientamento, la sentenza della CTP Treviso n. 255/4/16 del 5.04.2016, dove i giudici di prime cure hanno sostenuto l’applicazione delle imposte ipocatastali proporzionali in sede di disposizione di beni immobili in trust, giustificando la debenza delle imposte ipotecaria e catastale proporzionali, sottolineando da un lato che sussiste comunque un trasferimento dal disponente al trustee (cosa, peraltro, non sempre vera, quantomeno nei casi di trust autodichiarato), dall’altro che tale conclusione si ricava dal nuovo orientamento espresso alla Cassazione, per cui esiste una “nuova imposta di donazione” sulla costituzione dei vincoli di destinazione che discenderebbe dall’art. 2 c.47 L. 286/2006. In tale ultima circostanza, si evidenzia che laddove sia dovuta l’imposta di donazione, allora sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale ai sensi degli artt. 2 e 10 del D. Lgs. 347/1990.
Tuttavia, la dottrina ha sottolineato preliminarmente che “la scissione tra imposta di donazione e imposte ipotecarie e catastali è ammessa da un filone giurisprudenziale sempre più consolidato” e che “l’imposta catastale di cui all’art. 10 D. Lgs. 347/1990 non è dovuta in mancanza di voltura ed la creazione del vincolo non determina di per sé una voltura”.
Peraltro, tale impostazione non appare suffragata neanche dalla successiva sentenza della Corte di Cassazione n. 4482 del 7.03.2016, riguardante un caso di conferimento in trust di beni immobili, in cui non viene sostenuta la tesi che le imposte ipocatastali vadano applicate in misura proporzionale.
Tuttavia, tale sentenza delude quanti attendevano un revirement da parte della Corte di Cassazione rispetto alle ordinanze del 2015 in materia di imposte sulle successioni e donazioni.
Infatti, nell’intervento del 2016, gli ermellini ribadiscono che il legislatore con l'articolo art. 2, comma 47, L. 286/2006, ha inteso “istituire una vera e propria nuova imposta che colpisce tout curt degli atti che costituiscono vincoli di destinazione. Ciò in una visione di sfavore nei confronti dei vincoli negoziali di destinazione, scoraggiati attraverso la leva fiscale”.
“E' dunque colpito un fenomeno patrimoniale del tutto diverso e distinto rispetto a quello investito dalla imposta sulle successioni e donazioni (prevista nel medesimo comma). Perciò appaiono incongrue tutte le riflessioni che collegano la tassazione alla identificazione di un qualche "utile" o "vantaggio" percepito da un soggetto, e quindi — ad esempio- vorrebbero collegare l'onere tributario alla acquisizione dei beni da parte di un soggetto legittimato ad utilizzarli a proprio esclusivo vantaggio. Rinviando così sine die la tassazione (od escludendola) ove questo vantaggio non derivi dal negozio costitutivo del vincolo. Né la tassazione della "ricchezza in sé", in quanto evidenziata dall'atto di disposizione, si pone in contrasto con l'art. 53 della Costituzione. L'atto negoziale esprime infatti una "capacità contributiva" ancorchè non determini (o non determini ancora) alcun vantaggio economico diretto per qualcuno”.
Di contrario avviso, invece, appare la dottrina che ricorda come “non può infatti esistere un tributo di cui siano indeterminati il presupposto economico, i soggetti passivi, la base imponibile, le aliquote, i criteri di collegamento col territorio italiano. Tutti elementi di cui le norme non fanno
alcuna menzione, visto che l’unica imposta regolata all’interno del D.Lgs. n. 346/1990 è quella sulle successioni e donazioni” . Peraltro, l’attenzione è focalizzata proprio sul mancato rispetto dell’art. 53 Cost., atteso che “nessuna forza economica differenziale rispetto agli altri consociati, palesa chi sottoponga a un vincolo determinati beni di cui è proprietario. Semmai, un vincolo in tal senso, limitando la libera disponibilità dei beni, è un indice “negativo” di capacità economica, è cioè indicativo di un impoverimento, non già di un arricchimento, dunque è inadatto a costituire il presupposto di un prelievo fiscale”.
Ugualmente, anche la giurisprudenza di merito sembra non accogliere positivamente quest’ultimo dictum della Corte di Cassazione. Infatti, ad esempio, con la sentenza n. 4045/32/16, la CTR di Milano ha affermato che l’imposta sulle successioni e donazioni non è applicabile all’atto di dotazione dei beni all’interno del trust, bensì solamente al momento di scioglimento o cessazione del vincolo per raggiungimento dell’effetto finale del trust (arricchimento dei beneficiari), dovendosi configurare tutte le operazioni precedenti quali mezzi strumentali allo stesso.
Peraltro, la tesi della Suprema Corte per cui il prelievo fiscale disposto dovrebbe, “in una visione di sfavore”, disincentivare la costituzione dei trust, non trova riscontro nei recenti interventi legislativi, come si evince dalla c.d. “Legge dopo di noi”, ossia la Legge 22 giugno 2016, n. 112 (“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”) .
Invero, la recente Legge “valorizza specifici istituti giuridici, alcuni già esistenti nell’ordinamento e altri nuovi, espressione dell’autonomia privata ed in grado di realizzare un vincolo di destinazione sui beni e di determinare effetti di segregazione patrimoniale che consentano di raggiungere le finalità assistenziali cui la Legge è primariamente rivolta” , tra cui il trust.
Abbiamo, dunque, una disciplina positiva in materia di trust, che riconosce espressamente tale istituto nel nostro ordinamento (sebbene senza individuare una disciplina interna e con un rinvio per relationem alla Convenzione dell’Aja), inserendolo nella categoria dei negozi agevolati se destinati ai disabili gravi. È previsto a tal fine un obbligo di rendicontaziome in capo al trustee e l’individuazione obbligatoria della figura del protector, che nello schema ordinario è solo facoltativa. In tali casi, ai sensi dell’art. 6 della legge citata, la costituzione dei trusts che perseguano la finalità richiamata è esente dall’imposta di successione e donazione.
Alla luce di ciò, è evidente come non vi sia alcuno sfavore per il trust in quanto istituto giuridico e che, tuttavia, le divergenti opinioni di Agenzia delle Entrate, dottrina, giurisprudenza di merito e di legittimità contribuiscano a creare un quadro di incertezza che di certo non ne agevola l’istituzione.
Per tale ragione, si auspica un intervento del legislatore, affinché possa, con più chiarezza, fissare i presupposti impositivi, la base imponibile, i soggetti passivi e le aliquote delle imposte indirette riguardanti il trust.

6. TRUST E AGEVOLAZIONI PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE: STRUMENTI A CONFRONTO
Come evidenziato sin dalle premesse, il trust nel nostro ordinamento ha assunto sempre maggiore importanza, in quanto la sua flessibilità, lo rende istituto idoneo a soddisfare diverse esigenze. In particolare, esso si è affermato come uno valido strumento per gestire efficacemente il passaggio generazionale dell’impresa, garantendo al contempo gli interessi dell’imprenditore, dei suoi successori e dell’impresa stessa, e ponendosi quale alternativa agli strumenti più tradizionali quali il patto di famiglia e la donazione d’azienda .
Invero, rispetto al patto di famiglia, il trust avente come scopo il passaggio generazionale dell’impresa presenta alcune positive peculiarità.
Sebbene il patto di famiglia sia un istituto introdotto nel nostro ordinamento dalla L. n.55/2006 proprio per soddisfare tale esigenza, da un lato, implica che il soggetto chiamato a gestire l’impresa (assegnatario) sia necessariamente un discendente dell’imprenditore dall’altro, implica che possa essere oggetto del patto di famiglia solo l’azienda o le partecipazioni societarie, ma non ulteriori e diversi beni.
Il trasferimento dell’azienda o delle partecipazione societarie dispiega il suo effetto immediatamente e con effetto definitivo, per cui l’imprenditore ne perde il controllo e, inoltre, al relativo contratto, redatto per atto pubblico, devono prendere parte il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari (se, al momento della stipula del contratto, si aprisse la successione dell’imprenditore). Tale norma deve, dunque, essere correlata con l’impossibilità per questi ultimi di mettere in discussione il contenuto del patto di famiglia con successive azioni di riduzione, atteso che quanto ricevuto in tale sede va imputato alla propria quota di legittima. Invero, ai sensi dell’art. 768 quater c.c. “gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti”; liquidazione, che può avvenire, in tutto o in parte, in natura. Peraltro, quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.
Invero, la necessità che il soggetto assegnatario liquidi la quota di riserva agli altri legittimari è da sempre uno dei maggiori ostacoli all’utilizzo del patto di famiglia.
Tali profili di criticità non appaiono, invece, sussistere nel trust di scopo per il passaggio generazionale.
L’imprenditore, infatti, istituendo un trust di scopo può ben individuare una persona diversa dai propri discendenti, ovvero saltare una generazione, affidando l’azienda a chi sia ritenuto più meritevole e maturo. Il trustee, quindi viene chiamato a gestire l’impresa e anche tutti gli altri beni che possono essere conferiti in trust, affinchè la ricchezza prodotta sia poi devoluta ai beneficiari discendenti dell’imprenditore. Inoltre, l’imprenditore-disponente nell’atto costitutivo del trust potrà dettare delle linee guida per l’amministrazione dell’impresa ed istituire, altresì, una figura di controllo dell’operato del trustee, ossia il protector.
In tal modo si può, dunque, ovviare al problema della perdita di controllo da parte dell’imprenditore, che resta libero nella scelta del successore.
Peraltro, rispetto al patto di famiglia, il trust ha il vantaggio di creare anche all’interno del trustee una separazione patrimoniale, sottraendo il patrimonio imprenditoriale dalle aggressioni dei creditori del nuovo gestore che potrebbe essere anche un discendente, così evitando che problematiche individuali vadano ad incidere sul detto patrimonio.
Altro strumento, diffuso nella prassi, con cui si è solitamente realizzato il passaggio dell’impresa dall’imprenditore ad un suo successore è la donazione dell’azienda, che trova la sua disciplina negli artt. 769 e ss. c.c.. Questo risultava essere preferito per il regime fiscale agevolato di cui gode, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Esso prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende “effettuati (…) a favore dei discendenti e del coniuge. In caso di quote sociali e azioni (…) il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso (..) . L’esenzione in esame, quindi, è riconosciuta in presenza delle seguenti condizioni:
1. i destinatari del trasferimento devono essere il coniuge o i discendenti;
2. i destinatari del trasferimento d’azienda, o della partecipazione in società, devono proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o mantenere il controllo societario (nel caso di società di capitali) per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
3. l’impegno alla prosecuzione dell’attività di impresa (o al mantenimento del controllo), infine, deve essere espressamente reso dagli aventi causa, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione.
La mancanza di uno dei predetti requisiti, comporta l’applicazione dell’imposta nella misura ordinaria, nonché della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora”.
Tuttavia, a seguito della risposta a un’istanza d’interpello resa nella risoluzione 110/E del 23 aprile 2009, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile anche al trust la norma di cui all’articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/1990, al fine di favorire, anche in questo caso, tramite la leva fiscale, il passaggio generazionale delle aziende di famiglia.
È necessario, però, il rispetto di determinate condizioni. In particolare l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni si avrà, “qualora:
1) il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo o dell'azienda;
2) i beneficiari finali siano discendenti e/o coniuge del disponente;
3) il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell'azienda o delle partecipazioni trasferite in trust;
4) il trustee prosegua l'esercizio dell'attività d'impresa o detenga il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell'atto segregativo dell'azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l'attività di impresa (o detenere il controllo)”.
In definitiva, e alla luce degli elementi fin qui trattati, può certamente concludersi che l’istituto del trust ed i vantaggi fiscali ad esso connessi, assieme alla possibilità da parte dell’imprenditore di definire le regole che dovranno essere seguite nel governo dell’impresa (garantendo, pertanto, una continuità nella gestione aziendale, difficilmente realizzabile con il patto di famiglia o la donazione) lo rendono certamente lo strumento che in maniera più duttile può risultare idoneo a preservare tutti gli interessi coinvolti nel passaggio di mano e generazionale di una azienda, soprattutto alla luce della profonda crisi finanziaria e del senso di smarrimento che l’impresa italiana è, oggi più che mai, costretta a subire.
In conclusione, a puro titolo informativo, si fa presente che dal 1° gennaio 2017 gli utili derivanti da reddito d’impresa sono tassati tutti al 24%; da un lato, per le società di capitali e gli enti individuati dall’art. 73 del TUIR (inclusi i TRUST), trova applicazione la riduzione di aliquota prevista dalla legge n. 208/2015, mentre, dall’altro, per gli imprenditori persone fisiche, sia in forma individuale sia societaria, debutta la nuova IRI.

Avv. Maurizio Villani
Avv. Federica Attanasi
 

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maurizio villani

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