Indagini finanziarie nei confronti dei professionisti assurdo contrasto giurisprudenziale

avv. maurizio villani

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In questi giorni stiamo assistendo ad un assurdo contrasto giurisprudenziale della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile - in merito all’interpretazione della sentenza n. 228 del 24 Settembre 2014 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.32, comma 1, n. 2, secondo periodo, del DPR n. 600 del 29/09/1973, come modificato dalla legge finanziaria 2005 n. 311 del 30 Dicembre 2014, limitatamente alle parole “o compensi” sia per quanto riguarda i prelievi che i versamenti, senza alcuna differenziazione, riguardo gli accertamenti fiscali nei confronti dei lavoratori autonomi.
Infatti, l’oggetto storico della causa era solo il prelievo ma, giustamente, la Corte Costituzionale ha considerato entrambe le situazioni giuridiche dei prelievi e dei versamenti, tanto è vero che l’incostituzionalità è stata dichiarata limitatamente alle parole “o compensi” mentre, se avesse voluto distinguere le ipotesi, avrebbe aggiunto anche il riferimento ai soli prelievi e non anche ai versamenti.
Ciò non è avvenuto e, di conseguenza, l’incostituzionalità del succitato art. 32 riguarda entrambe le ipotesi dei prelievi e dei versamenti dei lavoratori autonomi, senza alcuna presunzione legale.
Questa corretta interpretazione è stata precisata dalla Corte di Cassazione - Sezione tributaria – con la sentenza n. 23041 del 14 Ottobre 2015, depositata in Cancelleria l’11 Novembre 2015, che testualmente ha scritto:
“La decisione della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 ha posto fine alla presunzione legale in base alla quale le somme prelevate o versate su conti e depositi riconducibili ad esercenti attività professionale costituiscono di per sè stessi ulteriori compensi assoggettabili a tassazione se non sono annotati contabilmente”.
Nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione – Sezione tributaria civile – (Presidente Dott. Stefano Bielli, Consiglieri Dott. Enrico Scoditti, Dott. Marco Marulli, Dott.ssa Laura Tricomi e Dott. Lucio Luciotti Consigliere relatore), con l’importante e condivisibile sentenza n. 16440 dell’01 Marzo 2016, depositata in Cancelleria il 05 Agosto 2016, ha richiamato correttamente la succitata sentenza della stessa Corte n. 23041/2015, stabilendo che:
“è definitivamente venuta meno la presunzione di imputazione sia dei prelevamenti sia dei versamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività dal lavoratore autonomo o dal professionista intellettuale, che la citata disposizione poneva”.
A tal proposito, faccio presente, a puro titolo informativo, che sia nel collegio giudicante della sentenza n. 23041/2015 che in quello della sentenza n. 16440/2016 era presente la Consigliera Dott.ssa Laura Tricomi.
Invece, pochi giorni dopo, la stessa Corte di Cassazione – Sezione tributaria civile – (Presidente Dott. Stefano Bielli, Consiglieri Dott. Enrico Scoditti, Dott. Marco Marulli, Dott.ssa Paola Vella e Dott. Lucio Luciotti sempre Consigliere relatore), con la sentenza n. 16697 del 14 Marzo 2016, depositata in Cancelleria il 09 Agosto 2016, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate ha cambiato idea, pur con la stessa composizione dei giudici, ad eccezione della Dott.ssa Laura Tricomi sostituita dalla Dott.ssa Paola Vella.
In sostanza, con la succitata sentenza, pur richiamando sempre la sentenza n. 23041 del 2015 sopra citata, la Corte è pervenuta a diversa interpretazione così scrivendo:
“è definitivamente venuta meno la presunzione di imputazione dei prelevamenti operati sui conti correnti bancari ai ricavi conseguiti nella propria attività dal lavoratore autonomo o dal professionista intellettuale, che la citata disposizione poneva, spostandosi, quindi, sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare che i prelevamenti ingiustificati dal conto corrente bancario e non annotati nelle scritture contabili, siano stati utilizzati dal libero professionista per acquisti inerenti alla produzione del reddito, conseguendone dei ricavi”.
Come può notarsi, con quest’ultima sentenza la Corte di Cassazione ha parzialmente ed erroneamente trascritto la sentenza n. 23041 del 2015 che, invece, faceva espresso riferimento ai prelievi ed ai versamenti dei liberi professionisti.
Pertanto, non si riesce a comprendere il diverso cambio di indirizzo se non nell’erroneo riferimento ed errata trascrizione della più volte citata sentenza n. 23041 del 2015, dove peraltro, giova ribadire, era presente la Consigliera Dott.ssa Laura Tricomi, che aveva ben chiari i termini costituzionali della questione.
Infatti, è assurdo che il riferimento alla stessa sentenza n. 23041 del 2015 possa portare a diverse interpretazioni, se non con i riferimenti testuali sbagliati.
Di conseguenza, secondo me, non possono esserci altre giustificazioni se non quelle lessicali e non giuridiche, tenendo conto della diversa interpretazione a distanza di soli quattro giorni della stessa Corte di Cassazione - Sezione tributaria civile – a medesima composizione, con la sostituzione soltanto di uno dei giudicanti (infatti, la Dott.ssa Laura Tricomi non era presente nel collegio della sentenza n. 16697del 09 Agosto 2016, sostituita dalla Dott.ssa Paola Vella) ed essendo unico il relatore Dott. Lucio Luciotti in entrambe le sentenze n. 16440/2016 e n. 16697/2016.
In definitiva, secondo me, è corretta dal punto di vista costituzionale e giuridico la sentenza n. 16440/2016, peraltro condivisibilmente preceduta dalle altre sentenze della Corte di Cassazione numeri 20251/2015, 23041/2015, 12779/2016 e 12781/2016, che ha escluso la presunzione legale del succitato art.32 sia per i prelevamenti che per i versamenti nei confronti dei lavoratori autonomi, dovendo sempre l’Amministrazione finanziaria dimostrare e motivare il recupero fiscale, senza alcuna inversione dell’onere della prova da parte del professionista.
Sempre a titolo puramente informativo, faccio presente che il relatore Consigliere Dott. Lucio Luciotti e la Consigliera Dott.ssa Laura Tricomi erano presenti anche nei collegi giudicanti che hanno emesso le sentenze numeri 12779/2016 e 12781/2016 che escludono la presunzione sia dei versamenti che dei prelevamenti, interpretando correttamente la sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale.
Diversamente opinando, per evitare ulteriori assurdi contrasti interpretativi e lessicali della stessa Corte di Cassazione – Sezione Tributari Civile - bisogna in futuro rimettere il giudizio definitivo alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione oppure, ancor meglio, alla Corte Costituzionale sia per autentica interpretazione della sentenza n. 228/2014 sia per evidente contrasto con gli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione per l’incomprensibile disparità di trattamento tra i versamenti ed i prelevamenti bancari dei lavoratori autonomi, se dovesse prevalere una diversa interpretazione della più volte citata sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale.
 

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