Ai giudici tributari dev'essere riconosciuta la tassazione separata degli arretrati. La Corte Tributaria Provinciale di Lecce accoglie il ricorso avverso il silenzio in merito ad un'istanza di rimborso richiesta da un giudice

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Un giudice tributario che si rivolge alla Giustizia Tributaria per venirsi riconosciuto un diritto respinto dall'Agenzia delle Entrate suona quantomeno come singolare.Ma è accaduto a Lecce dove una sentenza della Sezione 3 della locale Commissione Tributaria, la numero 1732, depositata in segreteria il 13 luglio 2016, tra le prime in Italia, ha riconosciuto ad un giudice tributario di Lecce la tassazione separata degli arretrati relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 142/2014. La sentenza è importante perché il Ministero dell’Economia e delle Finanze non riteneva corretta l'applicabilità del regime della tassazione separata. Alla luce della significativa decisione, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rileva che la stessa costituirà un importante precedente per tutti i giudici tributari in Italia per chiedere ed ottenere i rimborsi fiscali per gli anni dal 2011 al 2014.

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