Consorzi di bonifica: la giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite

avv. villani

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In materia di consorzi di bonifica, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata più volte stabilendo importanti principi che devono essere tenuti presenti sia dai contribuenti che dai giudici tributari.
Di seguito, si commentano le principali pronunce.

1) CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE SENTENZA N. 8770 DEPOSITATA IL 03 MAGGIO 2016.
“I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie, insorte dopo il primo gennaio 2002, sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie (Cass. Sez. Un., 5 febbraio 2013, n. 2598).
Queste Sezioni Unite hanno in particolare chiarito come, a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001, "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata; ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento "ex" art. 50 del DPR n. 602 del 1973) è devoluta alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs." (Cass. Sez. Un. 31 marzo 2008, n. 8279).
Si è, in particolare, puntualizzato che l'attribuzione alle Commissioni Tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, "si estende ad ogni questione relativa all’an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione" (Cass. sez. un., 19 novembre 2007, n. 23832).”


2) CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE SENTENZA N. 8279 DEPOSITATA IL 31 MARZO 2008.
“Il motivo non è fondato. A norma delle disposizioni di cui si denuncia il malgoverno, infatti, la giurisdizione del giudice tributario è esclusa solo per la fase dell'espropriazione forzata, rispetto alla quale sono atti prodromici, autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario a norma dell'art. 19, D.Lgs. n. 546 del 1992, tanto la cartella esattoriale, quanto l'avviso di mora (o intimazione di pagamento ex art. 50, D.P.R. n. 602 del 1973), che costituisce nel caso l'oggetto specifico dell'impugnazione proposta dal contribuente.
Siffatto principio è stato già affermato da queste Sezione Unite, sia pur con riferimento a fattispecie differenti, ma coinvolgenti le medesime problematiche, con la sentenza n. 23832 del 2007 e l'ordinanza 10958 del 2005, e deve essere ora confermato.”

3) CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE SENTENZA N. 23832 DEPOSITATA IL 19 NOVEMBRE 2007.
“Il problema che più specificamente si poneva nel caso di specie concerneva, tuttavia, il fatto se la limitazione della materia del contendere alla eccepita prescrizione del credito potesse determinare la sottrazione della controversia stessa alla giurisdizione del giudice tributario, legittimandone la cognizione da parte del giudice ordinario.
Si tratta di un quesito cui si deve rispondere negativamente, in quanto, facendosi valere mediante l'eccezione di prescrizione, un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che abbia giurisdizione in merito a tale obbligazione.
Ma siffatta considerazione non basta ad esaurire l'esame della questione, dato che nella specie il fatto estintivo opposto è sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo (la cartella esattoriale), tenuto conto che la disposizione di cui al già ricordato art. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione tuttora vigente, sottrae alla esclusiva giurisdizione del giudice tributario “le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Si tratta, pertanto, di accertare se il "sollecito di pagamento" inviato al contribuente, e dallo stesso impugnato innanzi al Giudice di Pace di…….., possa essere classificato tra gli atti della esecuzione forzata tributaria sui quali difetta la giurisdizione del giudice tributario.
La classificabilità dell'atto fatto oggetto di impugnazione del presente giudizio tra gli "atti dell'esecuzione forzata" deve essere escluso.
Il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente e che ha dato inizio alla controversia in esame, è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all’avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso comunemente denominato "avviso di mora" la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Esigenze imprescindibili di tutela del contribuente impongono, infatti, di includere tra gli atti autonomamente impugnabili, innanzi al giudice tributario, tutti quegli atti che, pur essendo "atipici" in relazione ad una diversa denominazione ad essi attribuita dall'amministrazione finanziaria, abbiano, comunque, la stessa sostanza e svolgano la medesima funzione degli atti tipizzati nell'elenco della richiamata norma di rito: in questo senso devono trovare conferma i risultati ai quali è pervenuta la giurisprudenza della Corte in ordine ad atti innominati concernenti diversi tributi (cfr. Cass. n. 22869 del 2004, in tema di TOSAP, e n. 22015 del 2006, in tema di tributi doganali).”

4) CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE SENTENZA N. 2598 DEPOSITATA IL 05 FEBBRAIO 2013.
“Tanto premesso deve essere affermata la giurisdizione del giudice tributario, in quanto i contributi spettanti ai consorzi di bonifica (come a quelli per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinati di uso pubblico) ed imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per quale sono obbligatoriamente costituiti rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie, insorte dopo il 1° gennaio 2002, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie (v. Cass. n. 10703 del 23 maggio 2005, n. 14934 del 15 luglio 2005). “
Tutti i suesposti principi devono essere tenuti presenti nelle controversie tributarie relative ai consorzi di bonifica.
 

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