Verbali seriali annullati perché l’ente non si costituisce entro dieci giorni dalla fissazione dell’udienza.

Nulle le multe elevate in serie dall'amministrazione se in sede di ricorso l'ente non rispettato il combinato disposto degli articoli 416 Cpc e 7 del dlgs 150/11.

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Secondo il giudice di pace di Pavia, con la sentenza 1229/13, che Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", ritiene opportuno portare a conoscenza, se l'organo accertatore non si costituisce entro dieci giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il giudice non ha idonea prova della legittimità degli atti di accertamento. Nel caso in questione il proprietario di un'auto era stato sanzionato per ben dodici volte per eccesso di velocità. Il magistrato onorario designato per la causa, Tiziana Belviso, ha infatti, accolto il ricorso del presunto trasgressore perché ha rilevato che la costituzione dell' amministrazione convenuta in giudizio si rende necessaria per il combinato disposto degli articoli 416 Cpc e 7 del decreto legislativo 150/11, laddove l'ente sanzionatore opposto deve indicare le proprie difese in fatto e diritto, i mezzi di prova e i documenti di prova. E per quanto stabilito dalla norma lo deve fare nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del decreto di fissazione dell'udienza. Diversamente il giudice non può prendere cognizione degli atti relativi ai verbali impugnati.

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