No all’affido condiviso se il genitore è discontinuo nelle visite ai figli. Se sussiste un grave disinteresse del padre l’ipotesi congiunta potrebbe essere dannosa per il minore.

Non rileva a tal fine la distanza tra la residenza del genitore e quella della prole

minore affidato

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Il diritto di visita ai figli è un diritto sacrosanto, ma non dev’essere discontinuo e a proprio piacimento se si vuole ottenere o mantenere l’affidamento condiviso della prole. In tal senso, sottolinea Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, la Corte di Cassazione con la sentenza 17990 pubblicata il 24 luglio 2013, ha ritenuto legittimo l’affidamento esclusivo alla madre se il padre non esercita a pieno il diritto di visita al figlio. Il grave disinteresse del genitore, infatti, può far determinare l’affidamento esclusivo poiché quello congiunto potrebbe creare pregiudizi al minore.
Nel caso di specie la sesta sezione civile della Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un padre avverso la decisione della Corte d’Appello di Reggio Calabria che, aveva ritenuto valido il decreto del Tribunale minorile, disponendo l’affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, al suo mantenimento e al rimborso delle spese sostenute dalla donna per il pregresso mantenimento del minore.
Gli ermellini, hanno quindi avallato tale decisione e ritenute non valide le doglianze del genitore ricorrente che aveva motivato il proprio ricorso anche denunciando la mancata valutazione del vissuto della bambina, trasferita dalla madre in un’altra regione presso i nonni materni e l’aver valorizzato soltanto l’elemento distanza tra le due città. Al contrario i giudici di legittimità ha valutato non solo la distanza tra le rispettive residenze dei genitori (elemento che di per sé non potrebbe derogare alla regola dell’affidamento condiviso), ma una serie di altre circostanze, tra cui l’esercizio discontinuo del diritto del visita del padre e il mancato pagamento del contributo al mantenimento, ossia indici di un grave disinteresse nei confronti della figlia.
In altre parole, l’affidamento esclusivo stabilito articolo 155 bis del codice civile (applicabile anche ai procedimenti di cui all’articolo 317 bis Cc) può essere disposto solo quando l’affidamento a entrambi i genitori risulti pregiudizievole per il minore.
 

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